Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Privilegio Iva

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    25/01/2020 13:36

    Privilegio Iva

    Buongiorno,
    con riferimento ai crediti vantati dai professionisti per attività ante concordato svolta prima del 1.1.2018 a Vostro parere è corretto indicare quale privilegiato l'intero credito comprensivo dell'Iva?
    Ringrazio e porgo cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/01/2020 20:28

      RE: Privilegio Iva

      E' una domanda abbastanza frequente e una decina di giorni fa abbiamo riesaminato la situazione alla luce di un recente intervento della Corte costituzionale. Riportiamo qui la risposta data nell'occasione.
      Il credito per Iva di rivalsa dei professionisti, come è noto, fino alla introduzione dall'art. 1, comma 474, l. 27 dicembre 2017, n. 205, godeva del privilegio speciale di settimo grado ex art. 2758 co. 2 c.c.; con la citata norma del 2017, entrata in vigore dall'1.1.2018, il beneficio del privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2 è stato esteso anche al credito per rivalsa dei «professionisti», (va ricordato che la Corte Cost. con la recentissima sentenza 03/01/2020, n.1 ha ritenuto che l'estensione vale non solo per i professionisti ma per ogni altro prestatore d'opera, intellettuale o no, che può usufruire del privilegio professionale).
      Immediatamente dopo l'emanazione della legge citata è sorta la questione della estensione del nuovo privilegio mobiliare generale al credito di rivalsa per l'IVA e, in particolare se la norma era applicabile anche ai crediti dei professionisti per prestazioni effettuate precedenti all'inizio del gennaio 2018.
      Sul punto la citata Corte Cost. non si è pronunciata perché non strettamente oggetto del sue esame, ma per giustificare che entrava nel merito della questione che le era stata posta benchè nella fattispecie il credito riguardasse prestazioni antecedenti la legge, statuisce che il "convincimento del giudice rimettente - secondo cui l'estensione del privilegio mobiliare in esame si applicherebbe (retroattivamente, quindi) anche ai crediti sorti prima della introduzione della norma censurata pur in mancanza di una norma di deroga - può dirsi plausibile, essendo fondato sul richiamo della giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 176 del 2017) che ha affermato che «il privilegio introdotto ex novo dal legislatore è destinato a ricevere immediata applicazione da parte del giudice procedente, anche con riguardo a crediti che - ancorché sorti anteriormente alla legge istitutiva di quel privilegio - vengano, comunque, fatti valere, in concorso con altri, in un momento successivo» (nello stesso senso, sentenze n. 170 del 2013 e n. 325 del 1983).
      Si rinnova il contrasto tra Corte Costituzionale e Cassazione, la quale, nella sua massima espressione a sezioni unite, ha affermato che "le norme sui privilegi appartengono alla disciplina sostanziale di diritto civile in quanto attengono alla qualità di alcuni crediti, consistente nella loro prelazione rispetto ad altri, per cui trova applicazione, salvo espressa deroga normativa, il principio generale di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo (Cass. sez. un. 20 marzo 2015, n. 5685).
      Non possiamo essere noi a risolvere questo contrasto per cui è opportuno che si informi quale linea segue il giudice delegato interessato.
      Zucchetti Sg srl