Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO FALLIMENTARE - ADEMPIMENTI FISCALI E SCADENZE

  • Fabrizio Cotto

    Asti
    08/01/2026 12:50

    CONCORDATO FALLIMENTARE - ADEMPIMENTI FISCALI E SCADENZE

    Buongiorno,
    in un fallimento di cui sono stato nominato curatore, nel mese di ottobre 2025 è divenuta definitiva la sentenza di omologa del concordato fallimentare. Il piano omologato prevede che il curatore provveda ad effettuare i pagamenti in conformità alla proposta e pertanto procederò con la redazione del conto della gestione e poi alla successiva liquidazione della parcella.
    A questo punto però chiedo gentilmente indicazione degli adempimenti fiscali da svolgersi, sia in punto dichiarazioni dei redditti che dichiarazioni IVA (anche tenuto conto della fattura del curatore e del consulene del lavoro che verranno liquidate in sede di distribuzione delle somme) che rimangono in capo allo scrivente e le relative scadenze.
    Ringraziando anticipatamente per il prezioso aiuto, l'occasione è gradita per porgere
    Cordiali saluti
    FC
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      12/01/2026 11:50

      RE: CONCORDATO FALLIMENTARE - ADEMPIMENTI FISCALI E SCADENZE

      Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, dovrà essere presentata come da regola generale stabilita dall'art. 5 del D.P.R. 322/1998, entro il termine del nono mese successivo alla chiusura del fallimento.

      Salvo casi particolarissimi o "di scuola", quali che siano i termini della proposta concordataria non vi sarà restituzione di attivo al fallito, pertanto tale dichiarazione esporrà un imponibile pari a zero.


      Per quanto riguarda la dichiarazione IVA, le certificazioni uniche e il mod. 770, cosa debba fare il Curatore riteniamo non possa che dipendere dai termini del concordato:

      - se l'impresa proseguirà la propria attività, tali adempimenti faranno capo alla stessa, anche se sarà ovviamente onere del Curatore trasmettere all'imprenditore i dati relativi alla sua gestione, e prudenza vuole che egli si accerti del regolare rispetto di tali obblighi dichiarativi

      - se esso prevede l'estinzione dell'impresa, caso ben più probabile, riteniamo che tali adempimenti non possano che far capo al Curatore, che può essere o non essere incaricato del pagamento dei creditori, decade da tale ruolo e, come recita l'art. 136 l.fall., ne sorveglia l'adempimento, ma esattamente come in tutti i casi di chiusura del fallimento resta obbligato (e ovviamente legittimato) a porre in essere gli adempimenti relativi all'ultimo anno: appunto dichiarazione IVA, effettuazione e versamento delle ritenute d'acconto dovute relativamente al riparto, rilascio e trasmissione delle certificazioni uniche e trasmissione del mod. 770
      • Fabrizio Cotto

        Asti
        14/05/2026 12:38

        RE: RE: CONCORDATO FALLIMENTARE - ADEMPIMENTI FISCALI E SCADENZE

        Buongiorno,
        ringraziando per il precedente contributo chiedo nuovamente un parere in merito alla medesima procedura.
        Allo stato è stato approvato il conto della gestione ed è stata liquidata la parcella del curatore che è stata correttamente pagata unitamente a tutti i versarmenti di cui al piano di riparto previsto dalla proposta concordataria omologata che prevedeva fosse effettuato a cura del curatore.
        A questo punto sarebbe corretto procedere mediante istanza di chiusura ai sensi dell'art. 119 l.f. c. 1 e 5 dando atto che sono stati effettuati i versamenti a seguito dell'omologaizone della proposta e che non residua più attività? Se si devo procedere anche a chiedere la cancellazione della società? Per la chiusura dell' IVA procede la proponente?
        Ringranziando anticipatamente porgo
        Cordiali saluti
        FC
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          15/05/2026 16:51

          RE: RE: RE: CONCORDATO FALLIMENTARE - ADEMPIMENTI FISCALI E SCADENZE

          Va effettuata preliminarmente una opportuna distinzione tra la procedura fallimentare e quella concordataria.
          La prima si chiude quando il decreto di omologa del concordato fallimentare diventa definitivo, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 130 l. fall., per il quale, appunto, " Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento". Questa chiusura del fallimento è estranea alle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 118, il quale, infatti, inizia statuendo "Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude ". In sostanza, divenuto definitivo il decreto di omologa del concordato, anche prima dell'esecuzione dello stesso, il curatore deve presentare il conto gestione, e se questo viene approvato, il tribunale dichiara la chiuusra del fallimento per intervenuta omologa del concordato fallimentare.
          La legge non prevede per questa ipotesi di chiusura la cancellazione dal registro delle imprese dato che la previsione di cui al comma 2 dell'art. 118 è riferita ai casi di chiusura contemplati da tale norma ed logico che la società concordataria rimanga in vita, visto che deve adempiere al concordato e che la chiusura per questo motivo non è preclusiva della continuazione dell'attività anche dopo l'adempimento del concordato.
          Quanto all'IVA vale la risposta in precedenza data dai nostri esperti fiscali, che è rapportata alle modalità del concordato.
          Per il concordato, invece, manca una norma che preveda un provvedimento di chiusura. In proposito è utilizzabile il comma 3 dell'art. 136 l. fall., per il quale "Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato". Da questa norma si deduce che il curatore- rimasto in carica pur dopo la chiusura del fallimento per la sorveglianza dell'adempimento del concordato o per lo svolgimento degli altri compiti a lui attribuiti con il decreto di omologazione- rende noto al giudice delegato che il concordato è stato adempiuto e questi emette i provvedimenti indicati, implicitamente o espressamente dando atto che il concordato ha realizzato il suo scopo.
          Zucchetti SG srl