Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

concordato fallimentare ex l.f.

  • Salvatore Bellassai

    IVREA (TO)
    12/07/2025 12:12

    concordato fallimentare ex l.f.

    comunicazione ai creditori ex art. 125, 2 c. l. f. cosa deve indicare il curatore a seguito della frase << specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione>>? può indicare il portale fallco fallimenti dove i creditori hanno accesso? oppure deve indicare l'ufficio del curatore?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/07/2025 09:24

      RE: concordato fallimentare ex l.f.

      Ai creditori, a norma dell'art. 125, comma 2, legge fall. va comunicata la proposta di concordato fallimentare, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, ai c ma non la documentazione che è stata prodotta, per cui la norma precede che il curatore, nel trasmettere detti atti ai creditori, specifichi dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione, ossia dove possono trovare la documentazione che il proponente ha prodotto e che di norma dovrebbe trovarsi in cancelleria. Questo quindi dovebbe essere il luogo principale dove rivolgersi per reperire i dati necessari, ma se, ad esempio, la documentazione per ragioni si spazio è presso il curatore, questi indicherà il suo ufficio come logo dove reperire i dati.; così come se detti documenti sono stati immessi in Fallco, gli stessi possono essere reperiti sul relativo portale.
      Zucchetti SG srl
      • Salvatore Bellassai

        IVREA (TO)
        14/07/2025 13:45

        RE: RE: concordato fallimentare ex l.f.

        Vi ringrazio per la risposta, avrei un'altra domanda da rivolgere, il G.D. nel decreto ex art. 125 l. f. ha assegnato ai creditori il termine di 30 giorni entro il quale far pervenire nella cancelleria eventuali dichiarazioni di dissenso.
        Penso che il termine assegnato ai creditori decorra dalla data di ricevimento della comunicazione di cui allo steso articolo 125 l. f. che il curatore invierà ai creditori.
        In questo caso il termine assegnato, ipotizzando l'invio della comunicazione il 15 luglio 2025, scadrà il 14 agosto 2025.
        Nel caso prospettato opera la sospensione feriale dei termini oppure no?
        Grato per una risposta porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/07/2025 13:39

      RE: concordato fallimentare ex l.f.

      Le tematiche da lei prospettate non si pongono nella fattispecie in quanto l'art. 125 l. fall. non prevede un termine decorrente dalla comunicazione entro il quale i creditori devono esprimersi, giacchè il comma 2 di tale articolo prevede che "Nel medesimo provvedimento (con cui dispone la comunicazione ai creditori) il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso". Di conseguenza lo spazio temporale per esprimere il dissenso (la norma parla solo del dissenso perché il silenzio vale assenso in questa procedura) è fissato dal giudice, e prescinde , pertanto, dal momento in ci i creditori ricevono la comunicazione, anche se ovviamente il giudice nel fissare il tempo della votazione tiene naturalmente conto del tempo necessario per la comunicazione e probabilmente anche dell'eventuale sospensione feriale che, nel vigore della legge fallimentare potrebbe trovare applicazione.
      Zucchetti SG srl
      • Salvatore Bellassai

        IVREA (TO)
        15/07/2025 18:26

        RE: RE: concordato fallimentare ex l.f.

        Ringrazio per la risposta e perciò, se non ho capito male, se i 30 giorni disposti dal giudice nel suo decreto, comunicato dal curatore sottoscritto ai creditori con pec in data 14 luglio scorso, scadono il 13 agosto ( data compresa nella sospensione feriale decorrente dal 1 al 31 di agosto) la data entro la quale i creditori devono comunicare in Cancelleria il proprio dissenso sulla proposta di concordato fallimentare scadrebbe il 13 settembre p.v.
        Potreste confermare se la mia interpretazione della vostra risposta è corretta oppure no?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          16/07/2025 12:07

          RE: RE: RE: concordato fallimentare ex l.f.

          Se il provvedimento del giudice non contiene l'indicazione di una data entro la quale far pervenire il dissenso, ma indica soltanto iil termine in giorni, confermiamo la sua interpretazione, precisando che l'accenno da noi fatto nella precedente risposta che la sospensione feriale dovrebbe trovare applicazione nel vigore della legge fallimentare è espressione di un una nostra opinione, che infatti abbiamo espresso in modo dubitativo. Noi, nella nostra indicazione, siamo partiti dalla premessa che che nella legge fallimentare non esiste una norma come quella di cui al comma 1 dell'art. 9 del codice della crisi che esclude l'applicazione della sospensione feriale dei termini a tutti i procedimenti disciplinati dal CCII, salvo sia diversamente disposto, ma è presente l'art. 36-bis per il quale "Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale", dal che si po' dedurre che la regola generale è quella della sospensione dei termine, ad eccezione dei procedimenti di reclamo contro gli atti del giudice delegato (art. 26) e contro gli atti del curatore (art. 36). Va però detto che la giurisprudenza ha dall'introduzione di detta norma sollevato dubbi sulla portata della stessa e ne ha fatto un modello da estendere esteso a tutti i procedimenti endoconcorsuali che
          rinviano, in punto di rito applicabile, alle forme di cui agli artt. 26 o 36, come da ultimo Cass. 26 settembre 2023, n. 27328, che ha statuito che "In tema di concordato fallimentare, il termine ex art. 131 l.fall. per l'impugnazione del relativo provvedimento di omologa non è soggetto al regime della sospensione feriale" Nel caso in esame non trattandosi di un vero e proprio procedimento ma di un termine per la votazione, crediamo che trovi applicazione il principio generale della sospensione, per cui secondo le dat da lei indicate il termine scadrebbe il 13 settembre, ma ripetiamo si tratta di una nostra interpretazione fondate sulle considerazioni esposte.
          Zucchetti SG Srl
          • Salvatore Bellassai

            IVREA (TO)
            16/07/2025 19:27

            RE: RE: RE: RE: concordato fallimentare ex l.f.

            Vi ringrazio molto per la risposta, la ritengo molto bene esposta e soprattutto, confortante riguardo alla mia interpretazione.