Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Domanda di concordato in bianco inammissibile e compenso commissario giudiziale

  • Lucio Santin

    Pesaro (PU)
    06/05/2019 17:23

    Domanda di concordato in bianco inammissibile e compenso commissario giudiziale

    Buongiorno,
    vorrei avere la Vostra opinione in merito alla seguente situazione.
    Srl in liquidazione con procedure esecutive immobiliari pendenti presenta domanda di concordato preventivo in bianco. Il tribunale concede il termine ex art. 161 comma 6 per la presentazione della proposta e dei documenti e nomina il Commissario giudiziale per la prevista attività di vigilanza. Non viene previsto il versamento del fondo spese.
    Alla scadenza del termine concesso per la presentazione della proposta e della documentazione, la società richiedente non presenta alcunché e pertanto il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di concordato presentata.
    Il Commissario giudiziale precedentemente nominato decade dalle sue funzioni e richiede la liquidazione del compenso al Tribunale, che provvede a liquidarlo regolarmente.
    Non essendo stato previsto alcun fondo spese, il Commissario giudiziale chiede pertanto alla società richiedente il pagamento delle proprie spettanze, ma la società non ha intenzione di provvedere al pagamento.
    Preciso che il compenso per i consulenti della società per la predisposizione del piano, così come altre spese di gestione, sono state regolarmente pagate dalla società nelle more del periodo concesso dal Tribunale per la presentazione della proposta e della documentazione.
    Il dubbio che mi sorge è: se il Commissario giudiziale intervenisse nell'esecuzione immobiliare promossa da un creditore ipotecario vedrebbe il pagamento del proprio compenso equiparato (in termini di par condicio creditorum e graduazione del privilegi) a quello del delegato alla vendita quale "spesa di procedura" e quindi soddisfatto precedentemente rispetto al credito ipotecario?
    Oltretutto ritengo sia stata lesa la par condicio creditorum avendo corrisposto il compenso ai consulenti della società per la predisposizione del piano, senza aver pagato il compenso del commissario giudiziale. Infatti trattasi entrambe di spese in prededuzione, ma una quale spesa di giustizia (compenso commissario giudiziale) mentre l'altra con privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2.
    Va altresì evidenziato che la società è in liquidazione e ritengo potrebbero esserci i margini per un azione di responsabilità nei confronti del Liquidatore che non ha rispettato la par condicio, qualora l'attivo ulteriormente realizzato non sia sufficiente al pagamento del compenso del Commissario giudiziale.
    Ciò sarebbe sicuramente avvenuto nel caso di ammissione alla procedura concorsuale. Ritengo debba comunque essere così anche in tal caso, per le ragioni suesposte e per non discriminare le due situazioni.
    Resto in attesa di conoscere la Vostra preziosa opinione in merito.
    Saluti
    • Luigi Poleggi

      VITERBO
      19/11/2019 12:23

      RE: Domanda di concordato in bianco inammissibile e compenso commissario giudiziale

      Mi associo alla domanda del collega con la precisazione che, nella specie, trattasi del compenso di un gestore della Crisi nominato dal Tribunale in una procedura di accordo da sovraindebitamento (L. 3/12) dichiarata inammisibile dal GD.
      Qualora il professionista (gestore della crisi) volesse ottenere la soddisfazione del compenso liquidato in sede esecutiva immobiliare (mediante intervento nell'esecuzione che già pendeva alla data di proposizione del ricorsa da sovraindebitamento e dove non vi sono creditori ipotecari) beneficierebbe della prededuzione in quanto "spesa di giustizia"?
      Al riguardo segnalo che l'art. 14 duodeces L. 3/2012 dispone che "i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri"
      In attesa di cortese risposta ringrazio
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        19/11/2019 20:27

        RE: RE: Domanda di concordato in bianco inammissibile e compenso commissario giudiziale

        L'art. 13 comma 4 bis, l. n. 3 del 2012 stabilisce che "i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimento di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti".
        C'è da chiedersi se tale situazione di preferenza si mantiene anche nell'ambito della procedura esecutiva seguita alla dichiarazione di inammissibilità dell'accordo, o meglio già pendente alla data dell'inizio della procedura da sovraindebitamento. Abbiamo molti dubbi che ciò possa realizzarsi perché non si sta parlando di una procedura concorsuale derivata dalla precedente, ma di una esecuzione individuale nell'ambito delle quali la prededuzione non è riscontrabile. In questa sede si potrebbe ipotizzare la sussistenza del privilegio per spese di giustizia, ma le spese di giustizia interessanti l'esecuzione sono quelle di cui all'art. 2770 c.c. e non vediamo quale interesse abbia portato al creditore che già aveva iniziato l'esecuzione, la nomina del gestore nella procedura di accordo dichiarata inammissibile. Rimane la collocazione chirografaria, a nostro avviso.
        Zucchetti Sg srl