Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Art. 47, comma 1, CCII

  • Giuseppe Gentile

    Chiavenna (SO)
    10/03/2023 17:32

    Art. 47, comma 1, CCII

    Qual'è il significato dell'inciso "...acquisito il parere del commissario giudiziale, .. " di cui all'art. 47, comma 1 del codice della crisi?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/03/2023 18:21

      RE: Art. 47, comma 1, CCII

      Significa che quando è stato nominato già un commissario per aver il debitore chiesto il termine di cui all'art. 44 (concordato con riserva), il tribunale deve sentirlo o comunque assumere il suo parere sul piano e sulla proposta finalizzato alla verifica che il tribunale deve svolgere ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso primo comma dell'art. 47.
      Zucchetti SG srl
      • Giuseppe Gentile

        Chiavenna (SO)
        13/03/2023 19:46

        RE: RE: Art. 47, comma 1, CCII

        Se il tribunale decide di "sentirlo" ovviamente lo convoca, immagino perché, per le vie brevi, voglia sentire un suo parere.
        Se invece "assume il suo parere", da punto di vista procedura, deve comunque chiederlo al Commissario oppure quest'ultimo deve fornirlo anche senza richiesta?
        Nell'uno e nell'altro caso, trattasi di pareri "sommari" e immagino diversi rispetto alla relazione particolareggiata che il Commissario deve rilasciare come indicato dall'art. 105, comma 1; anche perchè quest'ultima, va depositato in cancelleria almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori, data che il tribunale stabilisce secondo quando disposta dall'art. 47, comma 2, lett. c).
        Se interpreto correttamente.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/03/2023 19:56

          RE: RE: RE: Art. 47, comma 1, CCII

          Il legislatore ha utilizzato nel primo comma dell'art. 47 ccii una terminologia abbastanza elastica ("acquisito il parare del commissario giudiziale") che consente al tribunale sia di convocare il commissario già nominato per sentirlo, sia di chiedergli un parare scritto; sicuramente non è il commissario che deve prendere l'iniziativa. .
          Tale parere non ha nulla a che fare con la relazione di cui all'art. 105 che riguarda la prima relazione del commissario dopo l'apertura della procedura di concordato. L'art. 47 riguarda invece la fase dell'ammissione al concordato e il legislatore ha ammesso che, in questa fase, il tribunale acquisisca il parere del commissario nominato nel concordato con riserva all'atto della concessione del termine per presentare proposta e piano; quando questi atti sono depositati e il tribunale deve decidere se aprire la procedura di concordato pieno richiesta (concordato liquidatorio o concordato con continuità) dovendo fare le valutazioni rispettivamente previste dalla lett. a) e b) del primo comma dell'art. 47, è indubbiamente utile assumere il parare dell'organo che ha già svolto una sua funzione e conosce l'impresa. E' a questo scopo che va acquisito il parere del commissario, che pertanto dovrà sostanzialmente focalizzarsi, come già detto nerlla precedente risposta, su ciò che il tribunale dovrà vagliare secondo il disposto del primo comma dell'art. 47.
          Zucchetti SG srl