Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO PREVENTIVO INAMMISSIBILE: CANCELLAZIONE TRASCRIZIONE C/O PUBBLICI UFFICI

  • Emanuela Filippone

    LOCRI (RC)
    08/10/2018 09:43

    CONCORDATO PREVENTIVO INAMMISSIBILE: CANCELLAZIONE TRASCRIZIONE C/O PUBBLICI UFFICI

    In presenza di immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, il Commissario giudiziale deve notificare copia autentica del decreto ai fini della trascrizione presso gli uffici competenti (conservatoria pubblici registri per gli immobili, PRA per gli autoveicoli); se le maggioranze non sono raggiunte, in assenza di istanza di fallimento e quindi, emissione del decreto di inamissibilità del concordato, chi deve richiedere la cancellazione della suddetta trascrizione?

    Distinti saluti
    Dott.ssa Emanuela Filippone
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/10/2018 19:42

      RE: CONCORDATO PREVENTIVO INAMMISSIBILE: CANCELLAZIONE TRASCRIZIONE C/O PUBBLICI UFFICI

      In forza del rinvio contenuto nell'art. 116 l.f. al secondo comma dell'art. 88, il commissario giudiziale è tenuto a notificare un estratto del decreto di ammissione al concordato agli uffici competente per la trascrizione nei registri immobiliari e presso il PRA di detto decreto. Nel caso il concordato vada avanti re si proceda alle vendite, l'art. 182 rende applicabili gli artt.i da 105 a 108-te, precisando anche che "la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi"
      Nulla dicono queste norme, né altre, sulla cancellazione delle trascrizioni nel caso di improcedibilità per il mancato raggiungimento delle maggioranze. A nostro avviso è difficile che gli uffici provvedano alla cancellazione su richiesta di parte alla luce della chiusura del procedimento, per cui sarà pur sempre necessario un ordine del giudice, che potrebbe essere contenuto nel decreto del tribunale che dichiara la improcedibilità o , in mancanza, potrebbe essere emesso dal già giudice delegato in via sostitutiva, su richiesta del già commissario o dello stesso debitore interessato.
      Zucchetti SG srl