Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA CCII - OSSERVAZIONI EX ART 107 C. 4 CCII

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    12/09/2025 13:57

    CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA CCII - OSSERVAZIONI EX ART 107 C. 4 CCII

    Gent.mi
    sono a chiedere il vostro parere in merito a quanto segue.
    Nell'ambito di un concordato preventivo in continuità CCII, il Commissario giudiziale qualora riceva osservazioni e contestazioni deve comunicarlo ai creditori.
    Per "osservazioni e contestazioni" si devono intendere :
    1) solo le osservazioni/contestazioni avanzate dai creditori circa l'ammissibilità e la convenienza del concordato (a mio avviso si)
    oppure
    2) anche le comunicazioni che possono pervenire dai creditori vari circa l'indicazione di un credito di importo diverso rispetto a quanto inserito nel piano, comunicazioni in merito alla qualifica di creditore privilegiato in luogo di quella di chirografario e/o di essere stato inserito in una classe errata? Se così fosse, le osservazioni potrebbero anche essere un numero elevato.

    Vi ringrazio per il riscontro.
    Cordialmente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/09/2025 17:23

      RE: CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA CCII - OSSERVAZIONI EX ART 107 C. 4 CCII

      Ci permettiamo di dissentire dalla sua soluzione. Invero, venuta meno, per consapevole scelta legislativa, l'adunanza dei creditori come luogo deputato a discutere della proposta di concordato ed a consentire ai creditori di chiedere chiarimenti e svolgere le loro osservazioni, in cui si realizzava , quale massima espressione della collegialità, un contraddittorio incro-ciato tra tutti i soggetti interessati, come accadeva, mutatis mutandis, all'udienza di verifica dei crediti nel fallimento come nella liquidazione giudiziale, il contraddittorio tra i creditori- che come precisa l'art. 47 c.c.i.i. deve essere salvaguardato, è affidato al sistema delle comunicazioni tra commissario e parti interessate.
      Da tutti i commentatori è stato sottolineato come questo scopo non sia stato pienamente raggiunto dal legislatore, il quale dopo aver previsto una prima relazione del commissario da depositare almeno 45 giorni prima della data fissata per il voto e non trasmessa ai creditori, dispone che il commissario deve, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 105, redigere e trasmettere ai creditori e al pubblico ministero, almeno 15 giorni prima della data iniziale del voto, una relazione integrativa sulle proposte concorrenti pervenute, effettuando anche una comparazione tra tutte le proposte depositate e una relazione integrativa sui eventuali fatti nuovi emersi, in modo da fornire ai creditori un quadro preciso per manifestare un voto informato e consapevole; infine, ai sensi del terzo comma dell'art. 107, deve, sempre nello stesso termine, illustrare la contestuale relazione integrativa e comunicare l'illustrazione non solo ai creditori, ma anche al debitore e a tutti gli altri interessati , e non anche al pubblico ministero.
      A questo punto, l'art. 107, dopo aver trattato, nel terzo comma, della relazione illustrativa del commissario, prevede, al comma quarto, che "almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale". La norma continua esponendo il contenuto delle osservazioni e contestazioni ripetendo ciò che i creditori e il debitore potevano fare all'adunanza ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 175 l. fall.; pertanto, "ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contesta-zioni sui crediti concorrenti" e "il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti".
      È una disposizione che intende favorire il massimo contradditorio tra i creditori e tra costoro e il e il commissario perché essa, seppur con qualche pecca di coordinamento, chiarisce che:
      a- ciascun creditore, nella cui categoria vanno inclusi anche quelli che hanno presentato una proposta concorrente, può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato (ove l'uso del plurale fa capire che ogni creditore può esporre le sue ragioni di critica sia alla proposta iniziale che a quelle alternative eventualmente presentate) e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti, per tali dovendosi intendere quelli che possono influenzare la propria soddisfazione;
      b-il debitore a sua volta può: (i)- rispondere e contestare i crediti, (ii)-esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti; e deve (iii)- fornire al giudice gli opportuni chiarimenti;
      c- i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, possono formula-re osservazioni e contestazioni non meglio specificate, dato che di questi la norma si di-mentica nella parte successiva in cui specifica l'oggetto delle contestazioni dei creditori e del debitore soltanto, riproducendo i commi 3 e 4 dell'art. 175 l. fall., che, a sua volta, nel suo intero contesto non accenna ai coobbligati, fideiussori e obbligati di regresso.
      Questo è l'intento e , a nostro avviso, la norma va interpretata in tal senso ampio; discorso diverso è che poi un tale contradditorio viene poi strozzato perché il commissario,
      ricevute le contestazioni ed osservazioni (dieci giorni prima della data iniziale delle votazioni) deve, a mente del comma quinto dell'art. 107, oltre che informare delle stesse il giudice delegato, darne comunicazione, presumibilmente immediata perché la norma nulla dice in proposito, "ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati", i quali non possono replicare in quanto non è prevista una tale possibilità, posto che il comma sesto dispone soltanto che il commissario depositi la propria relazione definitiva e la comunichi "ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto".
      Zucchetti SG srl
    • Francesco Cappello

      ALBA (CN)
      15/09/2025 07:41

      RE: CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA CCII - OSSERVAZIONI EX ART 107 C. 4 CCII

      Gent.mi
      vi ringrazio per il riscontro.
      A questo punto, formulo un ulteriore quesito.
      Se un creditore - a seguito della ricezione della comunicazione ex art 104 CCII - precisa un creditore difforme tanto per importo che tipologia di privilegio rispetto a quanto indicato nel piano, secondo Voi il Commissario giudiziale come deve comportarsi?
      ll commissario giudiziale deve prendere in esame le osservazioni e contestazioni presentate dai creditori, inclusi dettagli difformi sul credito, e comunicare tali contestazioni (immediatamente) al giudice delegato e a tutti i soggetti interessati (creditori, debitore e altri soggetti coinvolti)?
      Ma se all'esito delle valutazioni del Commissario giudiziale, il credito continua a non essere d'accordo con le valutazioni, il Commissario come deve agire?
      Oppure la comunicazione al Giudice va effettuata solo una volta (almeno 7 gg prima della votazione) ove verranno elencate le contestazioni, le difformità e le conclusioni a cui è pervenuto il Commissario ed allegando le varie PEC di chiarimenti intercorsi tra il Commissario ed il creditore/i?
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        15/09/2025 20:00

        RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA CCII - OSSERVAZIONI EX ART 107 C. 4 CCII

        Nella legge fallimentare, la legittimazione al voto viene accertata secondo un procedi-mento i cui momenti salienti sono: a) la presentazione, da parte del debitore, dell'elenco dei creditori (art. 161, 3 co., l. fall.); b) la verifica, da parte del commissario giudiziale, di ta-le elenco sulla base delle scritture contabili e l'adozione, da parte dello stesso commissa-rio, delle necessarie rettifiche (art. 171, 1 co., l. fall.); c) la risoluzione delle contestazioni da parte del giudice delegato (art. 176, 1 co., l. fall.). Pertanto, ai fini del voto, i crediti restano accertati, nella loro natura e consistenza, così come indicati dal debitore nell'elenco, in caso di mancanza di rettifiche o contestazioni, o così come rettificati dal commissa-rio giudiziale, in caso di mancanza di contestazioni; solo in caso di una specifica conte-stazione dei crediti (nell'an o nel quantum) o per la loro collocazione da parte del commissario, del debitore o di altro creditore, non risolte dai chiarimenti forniti dal commissario o con la sua intermediazione, interviene nel corso dell'adunanza il giudice delegato, il quale, giusto il disposto dell'art. 176 l. fall. "può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi". Di conseguenza, i crediti contestati possono essere computati ai fini del calcolo delle maggioranze solo se (e nei limiti in cui) il giudice delegato abbia assunto un provvedi-mento di provvisoria ammissione al voto (totale o parziale) dei creditori che ne sono titola-ri , e questo provvedimento, come si deduce dal combinato disposto degli artt.175 e 176 l. fall. lo assume all'udienza fissata per l'adunanza dei creditori, alla presenza, il più delle volte, del creditore interessato (o di un professionista da lui incaricato)
        Il nuovo codice riprende nell'art. 108 l'art. 176 l. fall. con le modifiche dettate dalla ne-cessità di adattare la nuova norma alla abolizione dell'assemblea, per cui, pur mancando una udienza per l'adunanza dei creditori da lui diretta, è rimasto immutato il compito del giudice delegato di decidere sui crediti contestati e di ammetterli provvisoriamente, in tutto o in parte, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza alcun pregiudizio per le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.
        Tuttavia, come già detto nella precedente risposta il nuovo sistema non può dirsi tra i più riusciti e le difficoltà evidenziate a proposito del contradditorio tra le parti e il commissario si ripropongono, a maggior ragione, nella fattispecie in cui è richiesto l'intervento del giudice in quanto, mancando l'adunanza dei creditori, nello scadenzario delle relazioni e comunicazioni previste dagli artt. 105 e 107, (di cui si è parlato nella precedente risposta), le contestazioni sul diritto di voto- che provengano dal creditore direttamente inte-ressato che si è visto escluso dall'elenco dei creditori, o dal debitore che contesta la pre-tesa o la collocazione di un creditore avallata dal commissario o da altri creditori- emergo-no (salvo casi eccezionali) o quando il commissario, con la relazione illustrativa di cui al terzo comma dell'art. 107, che deposita e comunica almeno 15 giorni prima della data di inizio delle votazioni, allega alla relazione "ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con l'indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi" o addirittura quando ciascuno dei soggetti indicati nel comma quarto dell'art. 107 può "esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e solle-vare contestazioni sui crediti concorrenti" e "il debitore ha facoltà di rispondere e contesta-re a sua volta i crediti", ossia dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.
        Queste contestazioni e osservazioni dei creditori, del debitore e degli interessati non vanno, a loro volta, depositate in cancelleria e non vanno trasmesse al giudice delegato, il quale, a norma del comma quinto dell'art. 107, deve essere solo in-formato della loro esistenza. Orbene, pur ammesso che l'informativa al giudice delegato non riguardi solo l'esistenza di contestazioni ed osservazioni ma si concretizzi nella trasmissione delle stesse o comunque in una informazione del merito di esse, ove abbiano ad oggetto la partecipazione di un creditore al voto, il giudice, per come è organizzata la cronologia del-le interlocuzioni, decide, non in una udienza nella quale la contestazione è rappresentata dall'interessato, ma al di fuori di ogni rapporto e interlocuzione con l'interessato non essendo prevista l'instaurazione di un contraddittorio, peraltro anche difficile da realizzare nel tempo ristretto lasciato all'organo giudiziario per la decisione.
        Deve pertanto presumersi che vi sia una iniziativa del commissario, il quale, una volta constata l'esistenza di una contestazione non risolvibile, deve far presente al giudice l'esistenza delle contestazioni nell'ambito delle scambio con i creditori, con il debitore e con gli altri interessati, anche perchè il creditore che apprende della contestazione sul suo credito (da parte di altri creditori o dello stesso debitore) dalla comunicazione delle contestazioni e osservazioni trasmesse almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni, non ha, come deto nella precedente risposta, uno spazio per la replica, che non è prevista.
        Zucchetti SG srl