Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO PREVENTIVO CHIUSURA PENDENZA LITI

  • Sisto Salotti

    PIACENZA
    05/03/2020 15:46

    CONCORDATO PREVENTIVO CHIUSURA PENDENZA LITI

    Egregi,

    posso chiudere un Concordato Preventivo in pendenza di una lite, come previstro per il Fallimento dall'articolo 118 L.F. ?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/03/2020 17:54

      RE: CONCORDATO PREVENTIVO CHIUSURA PENDENZA LITI

      Il commissario del concordato preventivo non deve chiudere la procedura perché, a norma dell'art. 181 l. fall. "La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180". Una volta omologato il concordato, si apre la fase dell'esecuzione dello stesso al termine della quale non è previsto un formale provvedimento di accertamento di completa esecuzione, anche se alcuni uffici lo emettono a somiglianza di quanto previsto dall'art. 136 co. 3 per il concordato fallimentare.
      Zucchetti SG srl
      • Sisto Salotti

        PIACENZA
        05/03/2020 18:08

        RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO CHIUSURA PENDENZA LITI

        Ringrazio per il chiarimento, ma non era questa la mia richiesta.
        Io intendevo sapere se è applicabile l'art. 118 L.F. al Concordato preventivo, ovvero se si può considerare terminata la Procedura pur in presenza di un contenzioso.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/03/2020 19:43

          RE: RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO CHIUSURA PENDENZA LITI

          Pensavamo di aver risposto dicendo che la procedura di concordato si chiude con l'omologa, con ciò intendendo che se la chiusura della procedura è automatica, quale effetto della omologazione, non si pone nel concordato la possibilità di una chiusura anticipata come quella di cui al secondo comma dell'art. 118. La chiusura della procedura di concordato, cioè, prescinde dalla esistenza di azioni pendenti, in quanto dopo l'omologa si apre la fase della esecuzione, nel corso della quale vanno iniziate o continuate le azioni del caso; in questa fase cessano le limitazioni a carico del debitore e, se si tratta di concordato con continuità, cessa anche quel semi spossessamento attuato con l'apertura, nel mentre in caso di concordato liquidatorio è il liquidatore che assume la disponibilità dei beni per cederli e pagare i creditori.
          A maggior ragione il problema delle azioni pendenti non si pone dopo l'omologa dal momento che, come detto, al completamento dell'esecuzione del concordato non è prevista una attestazione di avvenuta esecuzione del concordato.
          Se, infine, lei vuol sapere se deve o non continuare un giudizio pendente dopo aver liquidato tutto il restante attivo, dovremmo sapere il suo ruolo, il tipo di concordato e la fase in cui si trova.
          Presumiamo che lei parli da liquidatore o commissario liquidatore di un concordato con cessione dei beni, perché se si tratta di concordato in continuità, deve solo sorvegliare il comportamento del debitore; orbene in un concordato con cessione di beni sono messi a disposizione dei creditori tutti i beni, compresi i diritti controversi e le azioni, per cui se lei ha avuto l'incarico di liquidare i beni, deve liquidare anche queste situazioni pendenti prima di poter ritenere esaurito il suo compito, a meno che non rinunci agli atti del processo.
          Zucchetti SG srl