Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Riparto

  • Alessandro Cottica

    SONDRIO
    11/06/2021 09:56

    Riparto

    Si chiede il vostro parere sul caso di seguito esposto.
    Il liquidatore di una società, ammessa alla procedura di concordato preventivo omologato dal Tribunale, successivamente alla sua nomina provvede alla formazione del passivo non riconoscendo ad alcuni creditori il privilegio artigiano dagli stessi richiesto, non sussistendo – a suo parere – i requisiti di legge.
    I creditori, cui è stata comunicata la decisione del liquidatore (i fatti risalgono a luglio 2020), hanno manifestato la volontà di agire giudizialmente per ottenere il riconoscimento della prelazione invocata, ma ad oggi nulla hanno fatto.
    Il liquidatore intende ora procedere ad un primo riparto parziale delle somme disponibili con pagamento integrale dei crediti vantati dai dipendenti e dai lavoratori autonomi, e del 50% dei crediti vantati dagli artigiani (con esclusione di quelli ai quali non è stato riconosciuto il privilegio), senza accantonare alcuna somma in favore dei creditori cui non è stato riconosciuto il privilegio artigiano.
    Il riparto sarà quindi inviato a mezzo pec a tutti i creditori con l'espresso avviso che eventuali prelazioni non riconosciute potranno essere fatte valere esclusivamente mediante l'instaurazione di giudizio ordinario di cognizione, concedendo quindi ai creditori un termine di 20 giorni per iniziare tale causa.
    Decorso tale termine, il liquidatore:
    - in assenza di cause civili iniziate dai creditori, procederà ai pagamenti previsti nel riparto;
    - in caso di inizio di causa civile da parte dei creditori cui non è stato riconosciuto il privilegio artigiano, provvederà a modificare il riparto accantonando le somme richieste in privilegio da quelli che hanno agito in giudizio, riducendo conseguentemente la percentuale di pagamento in favore degli artigiani originariamente indicati nel riparto (esempio, dal 50% previsto al 40%).
    Ritenete corretta tale modalità di impostazione?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/06/2021 20:24

      RE: Riparto

      E', a nostro avviso, corretta fino al punto in cui predispone il progetto di riparto e lo trasmette ai creditori, nel mentre non ci convince "l'espresso avviso che eventuali prelazioni non riconosciute potranno essere fatte valere esclusivamente mediante l'instaurazione di giudizio ordinario di cognizione, concedendo quindi ai creditori un termine di 20 giorni per iniziare tale causa".
      Non sappiamo quali regole processuali sta seguendo per il riparto, ma supponiamo che il tribunale abbia disposto di applicare la disciplina fallimentare o che, comunque, lei stia seguendo tale disciplina, come in genere accade in mancanza di indicazioni. In tal caso, lei procede al deposito e alla comunicazione e alla trasmissione del progetto di riparto parziale come dispone il secondo comma dell'art. 110 l. fall., senza alcun avvertimento circa l'inizio della causa e tanto meno fissazione di un termine allo scopo perché non rientra nei suoi poteri dettare tali regole di comportamento; può, invece, avvertire i creditori che coloro che non condividono le risultante del progetto di riparto possono, in applicazione del terzo comma dell'art. 110, proporre, entro il termine perentorio di quindici giorni, reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36, altrimenti il giudice dichiara esecutivo il riparto. Saranno i creditori interessati a doversi regolare se contestualmente al reclamo iniziare il giudizio di accertamento del privilegio reclamato in modo da dare consistenza al loro reclamo.
      Qualora qualcuno proponga il reclamo e inizia l'azione giudiziaria, sarà opportuno procedere come lei indica nell'ultimo periodo.
      Zucchetti SG srl