Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato fallimentare

  • Laura Simonetta Ragazzi

    Milano
    01/09/2025 09:41

    Concordato fallimentare

    Buongiorno,

    ho la necessità di conoscere il Vs parere sui seguenti quesiti:
    1) posto che dopo la dichiarazione di fallimento, due banche hanno ceduto i propri crediti, una ad una s.r.l. ed una ad una SPV., a chi spetta il diritto di voto di una proposta di concordato fallimentare? ovvero è la banca cessionaria che mantiene il diritto al voto?
    2) è valida la comunicazione fatta in cancelleria ex art 31 bis l.f. per i creditori ammessi al passivo, comprese le banche cessionarie, che non hanno rinnovato la comunicazione delle proprie PEC ?

    Grazie per la risposta.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/09/2025 15:34

      RE: Concordato fallimentare

      Quanto al quesito sub1, va ricordato che l'ult. comma dell'art. 127 legge fall. (ripreso dal pari comma dell'art. 243 CCII) dispone testualmente che "I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o di altri intermediari finanziari". Nella fattispecie, pertanto, posto che i cessionari (ossia coloro ai quali il credito è stato ceduto) non sono banche né intermediari finanziari, il diritto di voto nel concordato fallimentare rimane in capo al cedente, che peraltro è una banca.
      Quanto al quesito sub 2, se la banca cedente ha comunicato la sua Pec al momento dell'insinuazione al passivo, è a questo indirizzo che vanno fatte le comunicazioni successive dato che il comma 2 dell'art. 31-bis legge fall. trova applicazione quando il creditore non comunica il suo indirizzo di posta elettronica o quando la comunicazione all'indirizzo Pec comunicato non riesce per causa imputabile al destinatario.
      Zucchetti SG Srl