Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

URGENTE Domanda di concordato in bianco rinunciata e successivo fallimento.

  • Saverio Salvatore

    ancona
    01/06/2021 09:28

    URGENTE Domanda di concordato in bianco rinunciata e successivo fallimento.

    Gli accrediti pervenuti su conto corrente bancario, e andati a ridurre esposizione, fra la data di pubblicazione della domanda (poi rinunciata) e la data del fallimento, possono essere considerati inefficaci ex artt. 44 e/o 168 L.F. (in quanto la revocatoria è applicabile comunque solo in relazione al semestre antecedente la domanda di concordato ex art. 69 bis L.F.) oppure la rinuncia alla domanda/ mancata ammissione al concordato comporta l'inapplicabilità dell'art. 69 bis L.F. e i relativi accrediti/pagamenti, nel periodo di cui sopra, possono essere attaccati solo con la revocatoria ex art. 67 L.F. nel semestre antecedente il fallimento (soluzione che sembrerebbe penalizzante per la massa dei creditori?).
    Sul punto, prevale Cass. N. 14713/19, che sancisce la consecuzione delle procedure nonostante la rinuncia alla domanda se la crisi che ha portato al fallimento è la medesima, oppure Cass. N. 8996/21, secondo cui la rinuncia comporta l'inapplicabilità dell'art. 168 L.F. 3° comma e la necessità di esperire revocatoria verso le ipoteche dei 90 gg. antecedenti?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/06/2021 20:09

      RE: URGENTE Domanda di concordato in bianco rinunciata e successivo fallimento.

      Secondo Cass. 27 novembre 2019, n. 31051, "La disposizione dell'art. 168 L.F., che risulta applicabile anche al concordato "in bianco", porta a ritenere che la regola della consecuzione tra procedure, di cui all'art. 69 bis, comma secondo, L.F., posta a fondamento del rispetto dei termini di cui agli artt, 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 L.F., attenga all'esistenza di una procedura concorsuale, poi sfociata, anche in modo indiretto ma comunque nel contesto di un'unica crisi imprenditoriale nella dichiarazione di fallimento, non già alla compiuta formulazione di un domanda ad hoc, onde si deve dedurre che quella regola possa trovare applicazione anche al caso che al deposito della suindicata domanda ex art 161, sesto comma, L.F. di concordato faccia seguito, senza medi, la dichiarazione di fallimento, senza cioé che venga presentata "una proposta, né un piano, né la relativa documentazione" e senza, soprattutto, che venga operata la scelta se optare, in luogo del concordato, per la diversa procedura di accordo di ristrutturazione".
      Questa decisione è la più pertinente alla fattispecie da lei rappresentata; tuttavia vi è in corso un ampio dibattito riguardante la prededucibilità nel successivo fallimento dei crediti sorti nel corso del concordato poi rinunciato, tanto che la questione è stata di recente rimessa alle Sezioni unite (Cass. 23 aprile 2021, n. 10885, ord.).
      Nel caso della revocatoria vi è il dato testuale dell'art. 69bis, che è più preciso rispetto alla occasionalità e funzionalità che caratterizzano la prededuzione, ma il problema di fondo è lo stesso, in quanto si tratta di vedere se il principio della consecuzione -affermato dall'art. 69bis e presupposto dall'art. 111-, che richiede soltanto che entrambe le procedure siano riconducibili alla medesima insolvenza, sia spezzato dalla mancata ammissione del concordato, perché questo è il punto davvero controverso; se infatti il concordato è stato aperto e poi per una ragione qualunque non andato in porto (perché revocato, non approvato, non omologato o rinunciato dal debitore) la consecuzione pare inevitabile.
      Pertanto, se il concordato non è stato mai aperto per essere intervenuta, prima della decisione sulla ammissibilità, la rinuncia del debitore alla domanda, per una risposta più sicura sarà necessario attendere la decisione delle Sezioni Unite.
      Zucchetti Sg srl