Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Votazione in adunanza con rinuncia al credito chirografario

  • Giuliano Cesarini

    Fossombrone (PU)
    11/10/2022 19:26

    Votazione in adunanza con rinuncia al credito chirografario

    Una proposta di concordato preventivo senza formazione di classi prevede che i creditori ipotecari vengano pagati esclusivamente con la somma che sarà ottenuta dalla vendita dell'immobile su cui è iscritta ipoteca (al netto delle spese direttamente imputabili e di quelli indirette imputabili pro quota), con espressa rinuncia al credito chirografo che si formerebbe per la parte di credito ipotecario non soddisfatto.
    Il tutto si formalizzerebbe nel corso della votazione in sede di adunanza dei creditori.
    Mi domando: se il creditore ipotecario vota SI alla proposta, esprime contemporaneamente il suo assenso alla proposta di concordato ed alla rinuncia al credito.
    Quindi, il suo credito in chirografo partecipa al conteggio della maggioranza o è da considerarsi espunto dal concorso e, quindi, non ammesso alla votazione?
    Il debitore ritiene di si, in quanto sostiene che si realizzerebbe un patto paraconcordatario endoconcorsuale.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/10/2022 20:13

      RE: Votazione in adunanza con rinuncia al credito chirografario

      A nostro avviso una proposta così come si intende formulare non è ammissibile in quanto la parte non può escludere la soddisfazione di un credito chirografario senza la formazione di classi, che peraltro è obbligatoria se il concordato è in continuità (art. 85 co. 3 CCII). Ossia il debitore deve procedere alla stima del bene gravato da ipoteca di cui al comma quinto dell'art. 84 CCII (corrispondente al secondo comma dell'art. 160 l. fall.) e la parte incapiente del credito passa al chirografo. Questa posizione, se non vengono formate classi, obbliga ad una soddisfazione proporzionale dei creditori che è la massima espressione della par condicio. Se vuole differenziare il trattamento dei creditori chirografari- tali dall'origine o divenuti tali per la parte degradata- il debitore deve formare delle classi, che consentono trattamenti differenziati (senza limiti in caso di concordato in continuità, nei limiti di cui al quarto comma dell'art. 84 in caso di concordato liquidatorio). In tal modo il problema finale da lei prospettato non si pone in quanto il credito chirografario fa parte del monte crediti.
      Zucchetti SG srl