Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

esecuzione concordato preventivo in continuità con affitto e successiva cessione aziendale

  • Matteo Rellecke Nasi

    Torino
    05/10/2018 20:57

    esecuzione concordato preventivo in continuità con affitto e successiva cessione aziendale

    Gent.mi, un concordato preventivo in continuità è stato omologato e, secondo il piano, nei prossimi anni dovrebbe essere eseguito con la prosecuzione dell'attività aziendale pagando i creditori sociali con i flussi.
    Attualmente gli amministratori stanno valutando di non proseguire in proprio la gestione dell'azienda ma di, prima affittarla ad un terzo e poi, cederla a quest'ultimo al fine di poter fare fronte al fabbisogno concordatario privilegiato mentre per i chirografari residuerebbe quanto ricavabile dalla cessione dell'immobile non gravato da ipoteche. Ammesso che il terzo presenti le garanzie necessarie per l'esecuzione del piano ci si chiede se tale ipotetica complessa operazione possa/debba essere censurata dal commissario giudiziale in quanto non espressamente prevista nel piano ovvero debba essere in qualche maniera sottoposta previamente all'autorizzazione/votazione (certamente irrituale) dei creditori ancora da soddisfare ovvero se invece sia lecita a condizione che le garanzie, che il terzo offra in merito alle somme che promette di corrispondere, siano solide e poste a conoscenza dei creditori, del commissario e del Tribunale.
    In sostanza la continuità dell'attività aziendale proseguirebbe ma non più all'interno della società che aveva proposto il piano e ne aveva ottenuta l'omologa. In ogni caso rimarebbe l'alea della cessione immobiliare come sopra indicato.
    Grazie per una Vs riflessione in merito.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/10/2018 10:10

      RE: esecuzione concordato preventivo in continuità con affitto e successiva cessione aziendale

      Si tratta di situazioni non facilmente risolvibili, Dal punto di vista strettamente giuridico, il concordato, una volta omologato, va eseguito secondo le modalità proposte e appunto omologate dal tribunale, per cui una deviazionista così determinante dalle previsioni, quali quelle indicate, dovrebbe portare alla risoluzione del concordato per inadempimento. E' pur vero che nella specie si passa attraverso un affitto di azienda, ossia da una continuità diretta ad una indiretta, ma, a parte il fatto che la proposta e l'omologa contemplavano la prima forma di continuità, quella ora proposta porta ad una finale vendita dell'azienda, con il cui ricavato si dovrebbero pagare i creditori, per cui ci sarebbe più che una trasformazione del concordato in continuità diretta in uno con continuità indiretta, una trasformazione in un concordato liquidatorio.
      in sostanza bisognerebbe ripartire ex novo, non esistendo altro modo per ritornare ad una votazione dei creditori.
      Abbiamo usato il condizional perché queste considerazioni vanno anche rapportate all'interesse dèi creditori, nel senso che, poiché il fine ultimo è quello di non arrecare pregiudizio ai creditori o addirittura migliorarne il grado di soddisfacimento, ove la nuova proposta abbia queste caratteristiche (ferma restando la necessità delle opportune garanzie) il debitore potrebbe sottoporla al commissario e al tribunale che, con un po' di elasticità, potrebbe autorizzare questa diversa forma di esecuzione rispetto alla proposta omologata, giustificandola con il superiore interesse dei creditori. Anticipiamo che non sarà agevole.
      zucchetti SG Srl