Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO PREVENTIVO OFFERTA ACQUISTO INFERIORE AL VALORE INDICATO IN PIANO

  • Andrea Dal Pozzolo

    BELLUNO
    18/06/2021 15:20

    CONCORDATO PREVENTIVO OFFERTA ACQUISTO INFERIORE AL VALORE INDICATO IN PIANO

    Buon giorno,
    nell'ambito di un concordato preventivo liquidatorio omologato, il piano concordatario prevede la vendita di un immobile ad un prezzo X ipotizziamo di 10, con un margine di tolleranza (dato dal fondo rischi) che consente di vendere a 8,5.
    I tentativi di vendita competitivi previsti dal piano e già esperiti fino al prezzo minimo di 8,5, sono andati deserti.
    Ora un soggetto interessato ha formalizzato un'offerta d'acquisto cauzionata per un prezzo Y, notevolmente inferiore a quello di cui si prevedeva il realizzo, immaginiamo 3.5, in ragione dell'asserito deprezzamento dell'immobile a sua volta correlato – sempre secondo l'offerente – all'andamento dei prezzi di mercato.
    Preciso che il termine per l'adempimento del concordato sarebbe sostanzialmente scaduto, ma che nessuno dei creditori si è attivato per la risoluzione.
    Se il Concordato è un "patto" tra debitore e creditori, sono molto perplesso sul fatto che si possa procedere con una vendita competitiva che potrebbe assegnare il bene ad un prezzo diverso (inferiore) a quello indicato nel piano approvato dai creditori.
    A vostro parere, può il Liquidatore Giudiziale promuovere una vendita competitiva, ponendo come base d'asta il prezzo Y (3.5) dell'offerta cauzionata?
    E se sì, con l'autorizzazione di quali organi? Comitato dei creditori? Commissario Giudiziale? Giudice Delegato? Tribunale Collegiale? Tutti?
    Vi ringrazio.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/06/2021 20:14

      RE: CONCORDATO PREVENTIVO OFFERTA ACQUISTO INFERIORE AL VALORE INDICATO IN PIANO

      Lei giustamente ricorda che alla base del concordato vi è un accordo con i creditori, ma nei concordati liquidatori l'accordo comprende proprio il trasferimento del rischio della liquidazione in capo ai creditori in quanto l'entità della loro effettiva soddisfazione è data non già dalla proposta o dal piano, ma dall'esito della liquidazione dei beni; piano e attestazione hanno la funzione di indicare, in via preventiva i possibili e prevedibili sviluppi della liquidazione, (e purtroppo le attestazioni nob sempre hanno il rigore che dovrebbero avere) tali da far ritenere che i creditori vengano soddisfatti nella misura proposta e, comunque non inferiore al 20% i chirografari, ma è sempre la realtà della liquidazione che regola i rapporti effettivi. Se gli esiti della liquidazione sono talmente bassi da non consentire la realizzazione della causa concreta del concordato e l'inadempimento risulti rilevante, i creditori possono chieder la risoluzione, quale unica arma di difesa.
      Tanto detto e venendo più al concreto, a nostro avviso, dopo vari esperimenti di vendite competitive che non hanno avuto risultato, si può ben procedere al una vendita, sempre con caratteristiche di competitività, che parta da una base anche molto più bassa di quella da ultimo effettuata, e che costituisce il prezzo offerto dall'unico interessato, visto che non si è nell'ambito delle vendite con incanto o senza incanto del codice di rito.
      Non è prevista una autorizzazione per tale ulteriore vendita, ma, poiché essa si discosta (ed anche di molto) dal margine di tolleranza fissato nella proposta, è opportuno che sia autorizzata dal comitato dei creditori. Questo, infatti è l0'organo che viene nominato con il provvedimento di omologa proprio per la fase liquidatoria affidata al liquidatore (art. 182 l. fall.), ed infatti è tale organo che, a norma del quarto comma dell'art. 182 autorizza le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, da cui si può dedurre che, ove si renda necessaria una autorizzazione attinente la vendita, sia questo l'organo competente a rilasciarla. In via sostitutiva, qualora il comitato dei creditori non sia stato costituito o non funzioni, provvede il giudice, posto che il terzo comma dell'art. 182. rende applicabile al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41.
      Zucchetti SG srl