Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo omologato e riparti

  • Alessandro Cottica

    SONDRIO
    26/11/2019 12:52

    Concordato preventivo omologato e riparti

    Buongiorno, chiedo cortesemente il vostro parere su quanto di seguito esposto.
    Concordato preventivo liquidatorio viene omologato con nomina di liquidatore, e nel decreto nulla viene precisato circa le modalità di ripartizione delle somme ai creditori.
    Predisposto il riparto dal liquidatore, con quali modalità va comunicato ai creditori?
    Il dubbio nasce dal fatto che l'art. 181 l.f. prevede la chiusura della procedura di concordato preventivo con l'omologa, e l'unico obbligo informativo post omologa previsto dalla legge fallimentare in capo al liquidatore/CG è quello di cui all'ultimo comma dell'art. 182 l.f. (il liquidatore predispone le relazioni semestrali che il C.G. trasmette ai creditori a mezzo PEC).
    Il riparto va comunicato a mezzo pec ai creditori, e a chi non aveva a suo tempo comunicato l'indirizzo pec a mezzo di raccomandata, o è sempre applicabile l'art. 171, 2° comma l.f. e quindi solo a mezzo pec con deposito in cancelleria delle comunicazioni destinate agli altri creditori?
    grazie per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/11/2019 20:19

      RE: Concordato preventivo omologato e riparti

      Con l'omologa si chiude la procedura concordataria, nel senso che la proposta presentata ai creditori viene "approvata" dal tribunale (art. 181 l.fall.), ma dopo l'omologa inizia la fase dell'esecuzione che, nei concordati liquidatori comprende la liquidazione dei beni- di cui parla diffusamente l'art. 182- e, naturalmente, il pagamento dei creditori, che costituisce l'adempimento finale.
      L'art. 182 non prevede, come giustamente lei sottolinea, regole per il riparto perché non vi è uno stato passivo da attuare dovendo i creditori prelatizi essere pagati per intero e i chirografari nella quota prospettata, ma le modifiche apportate alla procedura nel corso degli anni, con alcune eccezione al rispetto della graduazione ela possibilità della classazione, avrebbero reso necessario disposizioni anche in materia di riparto. Normalmente i tribunali le danno con il decreto che omologa il concordato; in mancanza è buona regola fare riferimento alle norme sul riparto fallimentare, che tenendo conto della tutela dei creditori, sono utili anche nel concordato per coprire il vuoto.
      Di conseguenza anche le comunicazioni vanno fatte via Pec applicando l'ultima parte del secondo comma dell'art. 171, che riproduce il principio generale per il quale, dopo la prima comunicazione e invito a comunicare la Pec, le successive comunicazioni vanno fatte all'indirizzo Pec comunicato o, in mancanza mediante deposito in cancelleria.
      Zucchetti Sg srl