Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo e creditori non inclusi

  • Laura Maccalli

    Crema (CR)
    11/06/2014 16:08

    Concordato preventivo e creditori non inclusi

    Con riferimento alla procedura di concordato preventivo, dopo l'intervenuta omologa del concordato:
    Come deve procedere il liquidatore giudiziale che:
    - si accorge della mancata inclusione nell'elenco dei creditori redatto dal debitore (e integrato dal Commissario Giudiziale) di alcune posizioni debitorie
    - si accorge che un debito è stato indicato nel piano per un importo difforme
    Come deve agire e quali procedure deve adottare, invece, il creditore che:
    - non è stato inserito nell'elenco dei creditori allegato alla relazione ex art. 172 in quanto non avvisato dell'intervenuto CP
    - è stato avvisato dell'intervenuto CP ma non ha comunicato al Commissario Giudiziale il proprio credito che risulta non essere presente nell'elenco dei debitori o presente per un importo difforme?
    Grazie e cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/06/2014 19:19

      RE: Concordato preventivo e creditori non inclusi

      E' difficile dire cosa debba fare il liquidatore che scopra quanto indicato; secondo noi, posto che il compito del liquidatore è quello di dare esecuzione ad una proposta e un piano presentato, su cui si è espressa la maggioranza dei creditori, egli, se scopre che vi sono creditori non contemplati in quegli atti, non può bloccare l'esecuzione del concordato né includere quei creditori tra quelli da soddisfare. Potrebbe comunicare agli interessati che è in corso un concordato del quale probabilmente non sono stati avvertiti, ma probabilmente è più corretto che di tanto riferisca al commissario, che dovrà valutare che fare.
      Più chiara è la posizione dei creditori pretermessi o comunque considerati per un credito diverso da quello che essi ritengono loro spetti, perché costoro, una volto omologato il concordato, hanno quale unico mezzo per far valere loro diritti diversi da quelli risultanti dalla procedura il ricorso ad un procedimento ordinario di cognizione di accertamento del credito, dato che nel concordato non è previsto un giudizio di verifica dei crediti. Naturalmente il ricorso al giudizio è il rimedio estremo, nel quale permanga una divergenza e una contestazione; nel mentre se il liquidatore aderisce alle pretese avanzate o transige, il problema potrebbe risolversi in via più breve, ma questo dipende anche da quanto previsto nel decreto di omologazione.
      Zucchetti SG Srl

      Documenti rilevanti, selezionati da IL CASO.it:
      301 Moved Permanently

      Moved Permanently

      The document has moved here.


      Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at www.ilcaso.it Port 80

      • Maurizio Rubini

        VITERBO
        23/10/2022 07:02

        RE: RE: Concordato preventivo e creditori non inclusi

        Si richiede un approfondimento nella ipotesi di un creditore, regolarmente avvisato, il cui credito è stato "ammesso" per l'importo risultante nella domanda.
        Successivamente all'omologa lo stesso creditore ha incardinato un giudizio civile per il riconoscimento di un ulteriore credito, con titolo diverso da quello originario, non risultante dalle scritture contabili.
        La società in concordato si è costituita, con sentenza di I grado favorevole alla stessa, appellata dalla soccombente.
        Domande:
        - Sono legittime le pretese del creditore in presenza di una procedura di concordato, con avviso regolarmente notificato?
        - Sono ipotizzabili dei danni a carico dello stesso creditore, per i ritardi nell'esecuzione del Piano?
        - In caso di soccombenza in Appello della società in concordato, il credito andrebbe soddisfatto con la medesima percentuale dei creditori facenti parte della medesima classe?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/10/2022 17:47

          RE: RE: RE: Concordato preventivo e creditori non inclusi

          Mancando nella procedura di concordato preventivo una fase di accertamento del passivo, le contestazioni tra il debitor concordatario e i creditori vanno risolte attraverso un ordinario giudizio di cognizione; normalmente si ricorre al giudizio quando esiste appunto una contestazione tra le parti contrapposte, nel mentre sembrerebbe che nel caso, il creditore abbia adito il giudice senza fosse stata avanzata una pretesa non accettata dal società concordataria né dal commissario; ad ogni modo questo è un dato comportamentale, che potrebbe in ipotesi rilevare sulle spese di causa, ma non incide sulla ritualità dell'azione svolta. Evidentemente il creditore ha ritenuto che essendo stato riconosciuto soltanto un suo credito e non il secondo per il quale ha agito, si è rivolto al giudice sapendo che la società debitrice non era d'accordo;, ed, infatti, questa nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda ed è uscita vittoriosa in primo grado.
          Essendo, come detto, rituale e legittima l'azione espletata dal creditore, questo comportamento non può essere considerato come produttore di danni per la procedura per ritardi nella esecuzione del piano, salvo che sia ravvisabile una intento fraudolento finalizzato proprio a ritardare l'adempimento del piano.
          Qualora il creditore risultasse vittorioso in appello, se si rinuncia al ricorso in Cassazione, il credito riconosciuto andrà soddisfatto con la medesima percentuale dei creditori facenti parte della medesima classe.
          Zucchetti SG srl
    • Maurizio Rubini

      VITERBO
      24/10/2022 18:00

      RE: Concordato preventivo e creditori non inclusi

      Ma una volta che il concordato è stato omologato, come in questo caso, il creditore che ha partecipato ritualmente alla verifica ed all'approvazione del Piano, non risulta vincolato ai sensi dell'art. 184 L.F., trattandosi di crediti anteriori alla pubblicazione nel R.I.?

      Documenti rilevanti, selezionati da IL CASO.it:
      301 Moved Permanently

      Moved Permanently

      The document has moved here.


      Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at www.ilcaso.it Port 80

      • Zucchetti SG

        Vicenza
        25/10/2022 19:53

        RE: RE: Concordato preventivo e creditori non inclusi

        Il vincolo di cui all'art. 184 l. fall. consente di soddisfare il creditore nella percentuale stabilita per gli altri creditori facenti parte della medesima classe. Per il resto il creditore può sollevare contestazioni in udienza, che vengono risolte- ai soli fini del voto- dal giudice delegato, ma può, anche dopo l'omologa, chiedere l'accertamento giudiziale del suo credito, fermo restando che, a norma dell'art. 184, il concordato ha effetto nei suoi confronti nei limiti del credito accertato, nel senso che va corrisposta la percentuale attribuita agli altri creditori della stessa classe parametrata sull'importo del credito giudizialmente definito, in mancanza di una procedura di accertamento del passivo endoconcorsuale.
        Zucchetti SG srl
    • Antonino Gerardo Morvillo

      Angri (SA)
      03/11/2023 23:15

      RE: Concordato preventivo e creditori non inclusi

      Buonasera, mi rifaccio alla domanda del post principale, Con la differenza che il mancato inserimento nell'elenco dei creditori è relativo ad una procedura di concordato fallimentare. In questo caso la mancata inclusione si riferisce a dei creditori ammessi al passivo fallimentare, ma che per un errore di riporto non venivano indicati nella precisazione alla società proponente. Qual è la procedura corretta per un eventuale correzione e quali potrebbero essere le responsabilità che si configurano per le figure coinvolte?

      Documenti rilevanti, selezionati da IL CASO.it:
      301 Moved Permanently

      Moved Permanently

      The document has moved here.


      Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at www.ilcaso.it Port 80

      • Zucchetti SG

        Vicenza
        06/11/2023 10:22

        RE: RE: Concordato preventivo e creditori non inclusi

        I creditori nel caso non possono fare nulla in quanto sono stati già ammessi al passivo e l'errore riguarda la mancata inclusione degli stessi nell'elenco dei creditori nella comunicazione al proponente il concordato fallimentare.
        Questa omissione è irrilevante per i creditori in quanto il proponente è tenuto a formulare la sua proposta sulla base delle risultanze dello stato passivo e a soddisfare nella percentuale stabilita i creditori che risultano dallo stato passivo e non quelli indicati nella comunicazione che gli abbia fatto il curatore trasmettendogli l''elenco dei creditori ; di conseguenza se il concordato è omologato il proponente deve soddisfare anche i creditori in questione , nel mentre se ancora non si è arrivati all'omologa all'errore di trasmissione si può ovviare comunicando al proponente il concordato l'elenco esatto dei creditori e il proponente valuterà se insistere o meno nella proposta integrazione.
        Quanto ad eventuali azioni di responsabilità per il caso che il proponente sia tenuto a soddisfare anche i creditori pretermessi dall'elenco del curatore, rimane da un lato l'errore del curatore, ma di contro, lo stato passivo è pubblico e il proponente avrebbe potuto esaminarlo e riscontrare l'errore. Pertanto in una eventuale controversia in cui il proponente chieda al curatore il risarcimento del danno per la maggiore spesa sostenuta a causa dell'errore di trasmissione per aver dovuto soddisfare un maggior numero di creditori rispetto a quelli indicati fidando sulla correttezza della comunicazione ricevuta, il curatore potrà sempre opporre che il proponente era in condizioni di rilevare l'errore controllando lo stato passivo; sarà quindi fondamentale la valutazione di questi due elementi farà il giudice ed è difficile dire come questi potrà equilibrarli tra loro.
        Zucchetti SG srl