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Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
Liquidazione controllata - emissione fattura per vednita beni e versamento della relativa iva
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Gianluca Novarese
Salerno25/09/2025 18:46Liquidazione controllata - emissione fattura per vednita beni e versamento della relativa iva
Buonasera, chiedo una Vs indicazione su come comportarsi in caso di cessione di beni soggetti ad iva nell'ambito della procedura di liquidazione controllata. Atteso che in detta procedura il Liquidatore non è investito di obblighi di carattere contabile e fiscale, restanto i relativi adempimenti in capo alla ditta debitrice, chiedo quale sia il giusto comportamento da tenersi qualora venissero ceduti beni aziendali da sottoporre ad imposizione iva. In particolare, qualora il Debitore non fosse collaborativo, come risolvere l'eventuale omissione di fatturazione e, una volta incassato il prezzo di vendita comprensivo di iva, a chi destinare quest'ultima. Non mi è chiaro, in particolare, se l'imposta incassata vada versata all'erario direttamente dal Liquidatore, se vada incamerata nell'attivo della procedura o, cosa molto improbabile, vada rimessa nella disponibilità del Debitore affinchè provveda al relativo versamento sulla base della liquidazione periodica.
Ringrazio per l'attenzione che mi verrà riservata.
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Zucchetti Software Giuridico srl
28/09/2025 08:47RE: Liquidazione controllata - emissione fattura per vednita beni e versamento della relativa iva
Il tema è delicato.
Invero, solo il curatore, e non anche il liquidatore, è menzionato nell'art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 tra i sostituti d'imposta, sicché occorrerebbe chiedersi se il silenzio serbato dal legislatore sul punto possa essere colmato in via analogica, risolvendo a monte il problema di comprendere se l'inclusione del curatore tra i sostituti d'imposta operata dall'art. 37 d.l. 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con l. 4/8/2006, n. 248 sia norma eccezionale o piuttosto enunciativa di un principio generale. Sul punto deve registrarsi che la Corte di Cassazione, prima della modifica intervenuta nel 2006, aveva più volte escluso che in capo al curatore gravassero obblighi fiscali diversi da quelli normativamente previsti affermando che, siccome "secondo una configurazione che trova puntuale riscontro anche nel diritto impositivo vigente (cfr. art. 125 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nei confronti del fallito permane la soggettività passiva dei tributi" (Cfr. Cass., 20 marzo 1993, n. 3321), "sul curatore, in quanto organo della procedura, possono gravare solo gli obblighi tassativamente previsti per la specifica figura"( Cfr. Cass., 22 dicembre 1994, n. 11047).
Anche l'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 956-1729 del 21/11/2024 ha ritenuto che "in mancanza di specifiche disposizioni normative" le due procedure (liquidazione controllata e liquidazione giudiziale) non possono essere equiparate, nell'ambito della normativa fiscale del TUIR (si trattava, in particolare, di stabilire se anche nella liquidazione controllata il reddito d'impresa potesse essere determinato secondo la previsione dell'articolo 183 del TUIR).
È ben vero che la l. 9 agosto 2023, n. 111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" prevede all'art. 9 comma 1 n. 2 una tendenziale omogeneizzazione delle procedure concorsuali (che vengono divise solo tra liquidatorie e non liquidatorie) indicando che il legislatore debba "estendere agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale", ma ad oggi la delega non è stata ancora attuata.
Ad ogni buon conto, in materia di esecuzione individuale, l'agenzia delle entrate ha ritenuto che agli adempimenti fiscali in tema di i IVA (fatturazione e versamento dell'imposta) sia tenuto il professionista delegato.
Infatti, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 158/E del dell'11 novembre 2005 (pronunciata a seguito di una istanza di interpello concernente proprio gli obblighi tributari del custode giudiziario nel caso di incasso di canoni derivanti dalla locazione di immobili pignorati, ha premesso che nel caso di pignoramento (al quale potrebbe equipararsi la liquidazione controllata, quale pignoramento universale di tutto il patrimonio del debitore) non si determina alcuna modificazione soggettiva nella titolarità del diritto di proprietà sui beni, ed il custode agisce in sostituzione dell'esecutato. In particolare, secondo l'Agenzia, la custodia giudiziaria è strettamente connessa, sul piano funzionale, all'atto di pignoramento, realizzando sul versante fattuale il vincolo di indisponibilità che esso determina. Essa, pertanto, non determina alcuna modifica della titolarità dei beni e dei frutti che ne sono oggetto, e quindi il custode non assume la proprietà dei beni in custodia, ma si limita alla loro gestione.
Da queste premessa si ricaverebbe allora, secondo l'agenzia, che soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è pur sempre il debitore esecutato, sia ai fini IVA (a proposito della quale l'Agenzia ha ritenuto che in capo all'esecutato permane l'obbligo di liquidazione, versamento e dichiarazione del tributo, mentre obbligato a emettere fattura, in sostituzione del contribuente, sia il custode - poiché l'emissione della fattura è strettamente funzionale all'apprensione dei canoni locatizi - che deve trasmettere all'esecutato, oltre all'importo del tributo incassato, copia della fattura, a meno che questi non si renda irreperibile, nel qual casa sarà il custode giudiziario a versare l'IVA direttamente all'Erario), sia ai fini IRPEF.
Questa opinione è stata successivamente precisata (ed in parte modificata) dalla risoluzione 16 maggio 2006 n. 62/E, ribadita con la risoluzione n. 102/E del 21 aprile 2009, dove si è ritenuto che obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l'IVA sia il custode, sulla base dell'assunto per cui se da un lato il custode giudiziario non assume la titolarità del bene oggetto di espropriazione forzata, che va riconosciuta pur sempre in capo al debitore, quest'ultima non si delinea come una titolarità piena nel suo esercizio, in quanto priva del potere dispositivo sul bene. Ne consegue che anche la soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato deve ritenersi in parte "limitata" sotto il profilo dei concreti adempimenti che ne discendono, in particolare con riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo.
Prudenzialmente, in definitiva, suggeriamo di provvedere agli adempimenti iva (fatturazione e versamento) così come avviene in sede di esecuzione forzata individuale, se del caso previo interpello all'Agenzia delle Entrate.
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