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Prededuzione / Privilegio di un professionista che ha assistito la società in concordato semplificato infruttuoso

  • Sebastiano Zingaro

    Andria (BT)
    10/11/2025 13:05

    Prededuzione / Privilegio di un professionista che ha assistito la società in concordato semplificato infruttuoso

    Buongiorno, come Curatore devo valutare l'istanza di ammissione al passivo di un professionista che ha assistito una società prima in composizione negoziata (con esito negativo), poi in concordato semplificato ed infine, a seguito nella mancata omologazione di quest'ultimo, in liquidazione giudiziale.
    Spetta a questi professionisti la prededuzione / privilegio o devo proporre l'ammissione in chirografo?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/11/2025 18:54

      RE: Prededuzione / Privilegio di un professionista che ha assistito la società in concordato semplificato infruttuoso

      Presupponendo che il professionista in questione abbia assistito il debitore nella presentazione delle domande per accedere alla procedura di composizione negoziata, di concordato semplificato e, infine, di liquidazione giudiziale, escluderemmo la prededuzione non rientrando tali voci in alcuna delle previsioni di cui all'art. 6 CCII, né tale qualità è attribuita da altra norma di legge.
      Invero, l'unica voce utilizzabile potrebbe essere quella della lett. c) del comma 1 dell'art. 6, che attribuisce la prededuzione nei limiti del 75% ai crediti professionali sorti in funzione della presentazione di una domanda di concordato, ma è dubbio che la norma comprenda anche l'ipotesi del concordato semplificato e, comunque, la norma subordina la concessione della prededucibilità alla condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'art. 47, norma non applicabile al concordato semplificato ove il debitore chiede direttamente l'omologa della proposta e non vi è un provvedimento di apertura, sicchè, pur volendo equiparare al fine in esame, l'apertura all'omologa, poiché questa è mancata, comunque non opererebbe la prededuzione.
      Il credito in questione, derivando da prestazioni professionali, è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., sempre che ricorrano le altre condizioni richieste da tale norma.
      Zucchetti SG srl