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Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
LIQUIDAZIONE CONTROLLA APERTA SUCCESSIVAMENTE AL DECESSO DEL DEBITORE
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Dario Pialli
Grosseto03/03/2026 12:50LIQUIDAZIONE CONTROLLA APERTA SUCCESSIVAMENTE AL DECESSO DEL DEBITORE
Con sentenza del 18/07/2024 depositata il 23/07/2024 Tribunale ha aperto la procedura di liquidazione controllata del debitore nominandomi Liquidatore. Nei giorni successivi ho preso contatti con il legale del debitore il quale mi ha informato (allegando il certificato di morte) che lo stesso era deceduto il 14/07/2024. Il G.D., preso atto di ciò, con un primo provvedimento interlocutorio, ha autorizzato la prosecuzione della procedura ex art. 270 CCII che richiama l'art. 35 L.F., ha sospeso le operazioni di liquidazioni e ha concesso un termine di sei mesi agli eredi per accettare o meno l'eredità, onerando lo scrivente di predisporre un'informativa spirati i termini. Gli eredi hanno tutti rinunciato. In ogni caso a parere dello scrivente non è applicabile l'art. 35 L.F. poichè il decesso del debitore è avvenuto prima dell'apertura della L.C. A questo sarà il Giudice che dovrà dichiarare estinta la procedura? Proteste indicarmi i riferimenti normativi/giurisprudenziali da inserire nell'informativa che dovrò presentare? In tal caso dovrà essere richiesta la nomina di un Curatore dell'Eredità Giacente? in caso affermativo dallo scrivente in qualità di Gestore della Crisi? Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
17/03/2026 16:38RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLA APERTA SUCCESSIVAMENTE AL DECESSO DEL DEBITORE
L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33, e quindi può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
Quindi, l'apertura della liquidazione controllata è corretta. Ciò che invece non si applica, come correttamente affermato nella domanda, è l'art. 35, norma che infatti regola i casi di decesso successivo all'apertura della procedura. In questo caso, pertanto, si tratterà semplicemente di accettare l'eredità, se ne ricorrono i presupposti, in luogo del defunto.-
Dario Pialli
Grosseto18/03/2026 10:05RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLA APERTA SUCCESSIVAMENTE AL DECESSO DEL DEBITORE
Vi ringrazio per la puntuale risposta. Concordo con l'applicazione dell'art. 34 CCII però ho alcuni dubbi:
1) tale articolo indica espressamente che la liquidazione giudiziale può essere aperta anche nei confronti del debitore defunto ma NON cita la liquidazione controllata mentre sia l'art. 33 che il 35 CCII citano espressamente anche la liqu. controllata. E' possibile ritenere che ragioni di carattere sistematico portino a ritenere applicabile, vista l'equiparazione delle due procedure operata dagli artt. 33 e 35, l'art. 34 anche alla Controllata?
2) In caso di esito positivo, nel caso in esame, i chiamati del debitore hanno rinunciato all'eredità. A questo punto la procedura prosegue nei confronti di chi? Del debitore defunto oppure il Liquidatore deve richiedere la nomina di un Curatore dell'eredità giacente e la procedura concorsuale prosegue nei confronti di quest'ultimo?
3) Nella Vostra risposta indicate che l'apertura della liquidazione controllata è corretta; "si tratterà semplicemente di accettare l'eredità, se ne ricorrono i presupposti, in luogo del defunto". Ovviamente la situazione debitoria supera l'attivo acquisibile alla procedura poichè il debitore si trovava in stato di sovraindebitamento. In tal caso, a modesto parere dello scrivente, il Liquidatore NON dovrà valutare se accettare o meno ma semplicemente proseguire la procedura (nei confronti di chi?) per distribuire al ceto creditorio le attività acquisite.-
Zucchetti Software Giuridico srl
21/03/2026 07:54RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLA APERTA SUCCESSIVAMENTE AL DECESSO DEL DEBITORE
La richiesta di precisazione è corretta. Infatti, l'art. 34 non parla di liquidazione controllata ma solo di liquidazione giudiziale e questo potrebbe far sorgere il dubbio posto nella domanda.
E tuttavia, una interpretazione costituzionalmente orientata del dato normativo tesa a porre sullo stesso piano creditori dell'imprenditore "fallibile" e creditori dell'imprenditore "non fallibile" porta a ritenere che sia gli uni che gli altri debbano poter chiedere l'apertura della liquidazione (giudiziale o controllata), pena una loro inevitabile disparità di trattamento, ove si consideri il fatto per cui non è affatto detto che il soggetto che accede alla liquidazione controllata sia "minore" rispetto a colui che invece è assoggettabile alla liquida zione giudiziale. Si pensi, ad esempio, al professionista, oppure alla impresa agricola. Entrambi potrebbero non essere "minori" dal punto di vista dimensionali, eppure non accedono alla liquidazione giudiziale.
Non ci meraviglierebbe però una diversa interpretazione, che al cospetto di un dato normativo così categorico (anche in ragione della differenza con gli artt. 33 e 35, dove la liquidazione controllata è esplicitamente contemplata) opinasse nel senso della inammissibilità dell'apertura della procedura (per quanto a nostro avviso ove si volesse rimanere aderenti alla lettera del codice occorrerebbe sollevare eccezione di legittimità costituzionale), anche se nel caso prospettato dalla domanda la pronuncia non è stata impugnata e quindi essa deve rimanere aperta.
Ciò detto, a nostro avviso la procedura deve proseguire nei confronti del debitore defunto, come se costui fosse ancora in vita, non essendo necessario procedere alla nomina di un curatore dell'eredità giacente, poiché gli atti che costui avrebbe il dovere di compiere sono posti in essere proprio dal curatore della procedura.
Chiaramente (qui rettifichiamo quanto detto nella precedente risposta) qui non v'è bisogno di accettare l'eredità poiché il debitore non è erede ma de cuius, né deve farlo il curatore in luogo, per così dire, della massa.
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