Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE

Apertura Conto corrente bancario Liquidazione Controllata

  • Franco Gliatta

    Cortona (AR)
    01/10/2025 17:46

    Apertura Conto corrente bancario Liquidazione Controllata

    Con sentenza è stata aperta la procedura di Liquidazione Controllata di una persona fisica. Il Tribunale ha disposto, tra i vari adempimenti, che i Liquidatori (il sottoscritto e un altro collega) aprano un conto corrente bancario dedicato alla procedura. La banca cui ci siamo rivolti (convenzionata) ha eccepito la impossibilità ad aprire il conto in quanto la persona per cui è stata aperta la procedura concorsuale risulta avere già rapporti in essere presso altra filiale della stessa banca. Non riterrei corretta la risposta, però mi chiedo come possiamo procedere.
    Ringrazio anticipatamente per l'aiuto che potrete fornire
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      03/10/2025 10:07

      RE: Apertura Conto corrente bancario Liquidazione Controllata

      A nostro avviso, se la banca ha stipulato una convenzione con il tribunale (come ci sembra di capire dalla domanda) occorre esaminare quella convenzione per verificare se, in base ad essa, l''istituto di credito è obbligato ad aprire il conto corrente.
      Peraltro, va spiegato alla banca che il conto corrente di cui i liquidatori chiedono l'apertura non è intestato al debitore ma alla procedura medesima, per cui non vediamo dove sia il problema.
      In ultima istanza, si dovrà sottoporre la questione al giudice delegato chiedendo che ordini alla banca l'apertura del conto o che autorizzi i liquidatori a rivolgersi ad altro istituto.
      • Franco Gliatta

        Cortona (AR)
        04/11/2025 17:56

        RE: RE: Apertura Conto corrente bancario Liquidazione Controllata

        Buonasera,
        ritorno sull'argomento in quanto dopo alcuni approfondimenti la Banca interpellata ha indicato che sarebbe possibile aprire il conto per la procedura nella disponibilità dei liquidatori, però che occorrerebbe chiudere il precedente conto corrente intestato alla persona posta attualmente in liquidazione controllata.
        A mio parere la chiusura di tale conto non necessità di autorizzazione in quanto (tenendo, peraltro, presente che è lo stesso giudice delegato che, in sentenza, chiede a noi liquidatori di riversare nel conto intestato alla procedura quanto eventualmente residui nel conto del debitore) l'art. 270 , co. 6, CCII prevede che il liquidatore può sciogliersi dai contratti pendenti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          07/11/2025 12:44

          RE: RE: RE: Apertura Conto corrente bancario Liquidazione Controllata

          Per rispondere alla domanda va premesso che a differenza di quanto accade nella liquidazione giudiziale, laddove per tutta una serie di contratti il legislatore detta una specifica disciplina, nella liquidazione controllata ci troviamo al cospetto di una disciplina assai più semplificata ed uniforme.
          Nella liquidazione giudiziale l'art. 183 comma 1 dispone che "I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti".
          Invece, l'art. 270 comma 6 dispone, genericamente che "Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto". Per evitare che la situazione di stallo si protragga a tempo indeterminato, la norma aggiunge che "Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto".
          Riteniamo pertanto che il liquidatore possa senz'altro procedere alla chiusura del conto oppure al subentro nello stesso, chiedendo alla banca un cambio di intestazione del medesimo.
          Osserviamo a tale ultimo proposito che la banca non potrebbe opporsi ad una tale scelta (anche se potrebbe decidere di recedere) poiché il subentro del liquidatore è previsto dalla legge.