Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE

insinuazione al passivo in una LCA

  • Simona Canzonetta

    CIVITANOVA MARCHE (MC)
    11/09/2023 16:42

    insinuazione al passivo in una LCA

    lo scrivente in qualità di commissario ha ritenuto di recedere dal contratto di locazione dell'immobile dove veniva svolta l'attività. per non gravare dai spese ulteriori, vista la presenza di beni ingombranti, ho ritenuto conveniente non spostare i beni fino alla vendita. il proprietario si è insinuato al passivo chiedendo i prededuzione l'indennità di occupazione (comprensiva di iva) e l'importo della corrente elettrica per i mesi i occupazione producendo le fatture del fornitore.
    La mia domando è devo ammettere in prededuzione l'indennità di occupazione compresa l'iva e anche le spese della corrente elettrica ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/09/2023 19:34

      RE: insinuazione al passivo in una LCA

      Premesso che, a norma dell'art. 201 l. fall., sono applicabili alla liquidazione coatta amministrative le disposizioni riguardanti i contratti pendenti dettate per il fallimento. la fattispecie in esame dovrebbe rientrare nella previsione dei commi terzo e quarto dell'art. 80, che consentono il recesso del curatore ma anche la corresponsione di un equo indennizzo per l'anticipata fine del rapporto locativo, da corrispondere in prededuzione. Questo meccanismo presuppone che, a seguito del recesso del curatore, questi lasci liberi i locali oggetto della locazione riconsegnandoli al locatore liberi da beni e cose, altrimenti il curatore - se cioè non consegna i locali in quanto continua a mantenere negli stessi merce del fallimento- compie una occupazione senza titolo, dal momento che il titolo che giustificava la detenzione locativa, è venuto meno con il recesso.
      L'occupazione senza titolo comporta il pagamento di una somma, la cui entità va stabilita caso per caso in relazione alla situazione dei luoghi, alla consistenza dei beni, ai canoni di locazione di beni simili della sona ecc.; tuttavia in casi come questi in cui l'occupazione fa seguito ad una locazione, l'importo da corrispondere potrebbe essere equiparato a quello del canone precedente, eventualmente aggiornato. Ove venga ripreso il canone precedente, questo deve essere integrato con il pagamento anche delle spese che il locatore ha sostenuto per la somministrazione di luce, acqua, gas ecc. nel periodo della occupazione, oltre Iva.
      La somma complessiva va riconosciuta in prededuzione (e, nell'ambito delle stesse , ove si dovesse effettuare una graduazione, va riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2754 c.c. .almeno per il canone) in quanto l'occupazione è effettuata in occasione del fallimento dal curatore per le finalità della procedura (conservazione della merce da parte del fallimento in attesa della liquidazione) e, come è noto, ai sensi del secondo comma dell'art. 111 è sufficiente la ricorrenza anche di uno solo di tali requisiti (sono prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura).
      Zucchetti Sg Srl