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Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
liquidazione controllata istanza di ammissione al passivo per canoni affitto azienda in prededuzione
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Giselda Canonico
Pescara09/03/2026 20:17liquidazione controllata istanza di ammissione al passivo per canoni affitto azienda in prededuzione
Salve. Vorrei sottoporre alla Vostra attenzione il seguente caso sorto nell'ambito di una liquidazione controllata.
La società propietaria del locale ha fatto istanza tardiva di ammissione al passivo per canoni di affittto di azienda maturati dopo la sentenza di ammissione della società affittuaria alla procedura di liquidazione controllata chiedendo l'ammissione in prededuzione.
Si deve però precisare che il sottoscritto liquidatore non ha operato il recesso poichè il contratto era già stato risolto ai sensi dell'art. 1453 cc per inadempimento e la società proprietaria dei locali aveva già notificato precetto e pignoramento alla società conduttrice con esito negativo. I canoni ante liquidazione controllata sono stati ammessi in chirografo.
Il locale è però è rimasto occupato dai beni mobili fino alla conclusione delle attività liquidatorie. Non vi è stata mai una richiesta di liberazione del locale.
La società locatrice ha continuato ad emettere regolarmente le fatture elettroniche per l'occupazione dei locali anche dopo la dichiarazione di liquidazione inviando direttamente le fatture all'indirizzo pec del conduttore in liquidazione controllata mentre nulla è stato comunicato al liquidatore che ne è venuto a conoscenza solo con l'istanza tardiva.
Come si deve comportare il liquidatore? i canoni devono essere insinuati in prededuzione o insinuati come credito concorsuale ai sensi dell'art. 184 ccii e in particolare in chirografo ?
Il credito non è opponibile alla procedura in quanto le fatture non potevano essere emesse in capo alla società come se fosse in bonis, ma in capo alla società in liquidazione controllata .
Chiedo un Vostro parere e ringrazio anticipatamente per il supporto.
Avv. Giselda Canonico-
Zucchetti Software Giuridico srl
14/03/2026 10:00RE: liquidazione controllata istanza di ammissione al passivo per canoni affitto azienda in prededuzione
A nostro avviso i crediti vanno insinuati al passivo e collocati in prededuzione.
Proviamo a spiegare le ragioni di questo nostro convincimento.
Il diritto del locatore trova espresso riconoscimento normativo (sia nell'an che ne quantum) nell'art. 1591 c.c., a mente del quale il conduttore in mora nella restituzione è tenuto al pagamento del canone sino alla data della restituzione, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
Orbene, il fatto che il locatore avesse già intimato il precetto non esonerava il liquidatore, subentrato al debitore nella gestione del patrimonio nella disponibilità di costui (e, dunque, anche dell'immobile ancora detenuto nonostante la risoluzione del contratto) ad attivarsi per procedere alla riconsegna dello stesso, nel quale per di più erano collocati beni mobili della procedura medesima.
Ergo, si tratta di un credito che trova la sua fonte nella citata disposizione codicistica, la cui collocazione in prededuzione si ricava dall'art. 6, comma 1 let. d) c.c.i.i., a mente del quale godono della prededuzione i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento.
A proposito di questa norma osserviamo che, in linea generale, sono prededucibili anche (i crediti risarcitori derivanti da fatto colposo del curatore, attesane la predicabilità in termini di costi della procedura, i quali sono assimilabili a quelli relativi all'amministrazione del fallimento ed alla continuazione dell'esercizio dell'impresa" (Cass. 18.11.2020, n. 23353).
Tale assunto è stato specificato anche in tema di locazione, dove si è affermato che laddove un contratto di locazione si sia risolto prima dell'apertura della procedura, "la protrazione della detenzione del bene da parte della curatela risulta carente di titolo giuridico e, quindi, fonte di responsabilità extracontrattuale (benché il verificarsi di siffatta situazione non sia imputabile a dolo o a colpa del curatore ma debba considerarsi dipendente da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa), sicché il credito del proprietario del bene ha natura integralmente riparatoria e non meramente indennitaria e l'obbligazione risarcitoria viene a carico del fallimento ai sensi dall'art. 111, n. 1, legge fall. (nella specie, il contratto di locazione era stato dichiarato risolto per inadempimento del conduttore prima ancora che quest'ultimo fosse dichiarato fallito e la curatela era rimasta nella detenzione dell'immobile per tutto il tempo necessario alla redazione dell'inventario ed all'espletamento delle operazioni di vendita. La S.C. ha cassato il provvedimento del tribunale fallimentare con il quale era stato liquidato al proprietario dell'immobile un mero compenso, sull'erroneo presupposto che nella fattispecie non ricorressero ipotesi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e che il proprietario dell'immobile fosse un beneficiario privilegiato del risultato utile delle operazioni fallimentari espletate sui beni mobili contenuti nell'immobile medesimo)". (Cass. Sez. 1, 23/04/1998, n. 4190; Analogamente, Cass. Sez. 1, 11/11/1998, n. 11379).
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