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sostituzione liquidatore nelle procedure di liquidazione controllata

  • Roberta Ricci

    Torino
    03/04/2026 09:51

    sostituzione liquidatore nelle procedure di liquidazione controllata

    Buongiorno,
    volevo chiedere un chiarimento per quanto riguarda la scelta, a seguito di rinuncia, del nuovo liquidatore nelle procedure di liquidazione controllata come debba avvenire. Abbiamo avuto da ultimo il caso di un liquidatore che ha rinunciato perché "iscritto nell'albo nazionale ex art. 356 CCII ma non già nei registri degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) così come prescritto dal comma 2, lettera b, dell'art. 270 CCII".
    La scelta del tribunale, in questo caso, deve ricadere su chi è iscritto in entrambi gli albi o basta il 356 ccii?
    Vi ringrazio per l'attenzione

    Roberta Ricci
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      03/04/2026 10:13

      RE: sostituzione liquidatore nelle procedure di liquidazione controllata

      Rispondiamo all'interrogativo osservando che il liquidatore della procedura di liquidazione controllata deve essere iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202.
      Da un lato, infatti la previsione normativa di cui all'art. 270 è chiara.
      Dall'altro, si tratta di due registri diversi.
      Invero, da un lato abbiamo il "registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato" di cui all'art. 2, comma 1 let. c) del DM giustizia 24 settembre 2014, n. 202, recante "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento".
      Dall'altro, l'art. 356 prevede "un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell'ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati dall'impresa quali professionisti indipendenti", il cui funzionamento è disciplinato dal decreto 3 marzo 2022 , n. 75 (recante "Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".
    • Roberta Ricci

      Torino
      03/04/2026 11:22

      RE: sostituzione liquidatore nelle procedure di liquidazione controllata

      Il dubbio che ci si è posti è se si possa nominare anche come liquidatore nelle controllate chi ha la sola iscrizione di cui al 356 ccii (primo comma) e svolge incarichi come curatore "classico".
      Inoltre il registro previsto al DM giustizia 24 settembre 2014, n. 202, non è confluito nell'elenco dei Gestori della Crisi e Insolvenza delle imprese previsto dallo stesso 356 CCII?
      Vi ringrazio ancora per l'aiuto.

      Roberta Ricci
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        09/04/2026 18:32

        RE: RE: sostituzione liquidatore nelle procedure di liquidazione controllata

        La sola iscrizione nel registro di cui all'art. 356 c.c.i.i. non è idonea a consentire di essere nominati nell'ambito delle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.
        Questo perché da un lato abbiamo il "registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato" di cui all'art. 2, comma 1 let. c) del DM giustizia 24 settembre 2014, n. 202, recante "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento".
        Dall'altro, l'art. 356 prevede "un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell'ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati dall'impresa quali professionisti indipendenti", il cui funzionamento è disciplinato dal decreto 3 marzo 2022 , n. 75 (recante "Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".
        Indicativa in tal senso anche la rubrica dell'art. 356, come modificata dal d.lgs 136/2024.
        Infatti, mentre nella sua precedente versione la norma parlava di "Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza", oggi non si parla più, genericamente, di "procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza", (locuzione che effettivamente era idonea a ricomprendere anche le procedure di sovraindebitamento), ma di "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti".