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contributo unificato e marca

  • Marco Francesco Brambati

    Brescia
    27/10/2025 11:31

    contributo unificato e marca

    Buongiorno,
    in una procedura di Liquidazione Controllata l'advisor che ha assistito il sovraindebitato nella fase prodromica al deposito del ricorso per l'ammissione del proprio assistito alla procedura richiesta presenta ora domanda di ammissione al passivo.
    Le anticipazioni che ha sostenuto all'atto della presentazione del ricorso (contributo unificato e marca per complessivi Euro 125,00=) devono essere ammesse in via privilegiata al pari delle competenze professionali oppure in via chirografaria?
    Grazie per la risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      01/11/2025 11:25

      RE: contributo unificato e marca

      A nostro avviso si tratta di spese che devono essere ammesse al passivo con il riconoscimento della prededuzione di cui all'art. 6, comma 1 let. a) c.c.i.i., trattandosi di spese che rientrano nell'esercizio delle funzioni dell'OCC.
      Analoga prededuzione non può essere riconosciuta al compenso dell'advisor.
      Infatti, a norma dell'art. 6, comma 1 let. a) c.c.i.i. (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs 13 settembre 2024, n. 136) godono della prededuzione "i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento".
      Nella sua originaria formulazione la norma prevedeva che beneficiavano della prededuzione "i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
      Tale disposizione però era andata incontro, nella prassi, ad una serie di inconvenienti pratici.
      Era il caso, ad esempio, del debitore sovraindebitato che avesse presentato al Tribunale, ex art. 268 c.c.i.i., un ricorso per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
      In questa situazione l'art. 270 prevede che con la sentenza di apertura della procedura il Tribunale nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'art. 269 ovvero scegliendolo tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente. In questo caso, a rigore, il credito del liquidatore non avrebbe potuto godere della prededuzione (per quanto al predetto riconoscimento si sarebbe potuti giungere, a nostro avviso, anche per via interpretativa).
      Altra ipotesi è quella di cui all'art. 76 c.c.i.i., a mente del quale la domanda di concordato minore va presentata dal debitore per il tramite di un OCC, eventualmente sostituito da un professionista (o da una società tra professionisti) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 c.c.i.i. nominati dal giudice, se nel circondario non vi è un OCC. Anche in questo caso, a rigore, il professionista nominato dal giudice non avrebbe potuto beneficiare della prededuzione.
      Sulla scorta della constatazione di tali inconvenienti il legislatore del correttivo è intervenuto a chiarire che la prededuzione non spetta per le prestazioni rese "dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento", ma per le prestazioni rese "nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza" di questo organismo.
      Dunque, in definitiva, soltanto i compensi dovuti all'organismo o dal professionista che esercita (in assenza di costui) le relative funzioni godono del privilegio.
      • Marco Francesco Brambati

        Brescia
        04/11/2025 16:54

        RE: RE: contributo unificato e marca

        Ho letto la Vostra risposta e Vi ringrazio.
        Rilevo, però, come nel caso di specie si tratta di spese anticipate dall'advisor (che ha versato Euro 98,00= di contributo unificato ed Euro 27,00= di marca all'atto del deposito del ricorso per ammissione alla procedura di Liquidazione Controllata) che nulla hanno a che vedere con l'OCC e con le sue funzioni.
        In veste di Liquidatore sono tenuto a riconoscere il privilegio in favore dell'advisor per tali anticipazioni o le devo ammettere al chirografo?
        Grazie per la risposta.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          07/11/2025 12:26

          RE: RE: RE: contributo unificato e marca

          A nostro avviso la prededuzione va riconosciuta perché si tratta di spese che l'OCC avrebbe comunque dovuto sostenere (qualora non vi fosse stato l'avvocato) per iscrivere a ruolo il procedimento.
          Del resto, l'art. 6 ciato nella precedente riconosce la prededuzione non solo al compenso, ma anche alle "spese".
          Aggiungiamo, che anche in ambito concorsuale, queste spese sono da sempre sempre collocate in prededuzione.