Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE

S.r.l. socio illimitatamente responsabile

  • Sergio Coschiera

    Novara
    15/07/2026 16:25

    S.r.l. socio illimitatamente responsabile

    A Vostro avviso i creditori di una società di persone, in cui un socio illimitatamente responsabile è una s.r.l., mantengono oltre al credito anche lo stesso grado di privilegio nel passivo della stessa s.r.l. nel caso questa acceda ad una procedura concorsuale? Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/07/2026 17:59

      RE: S.r.l. socio illimitatamente responsabile

      A norma dell'art. 256, comma 1, CCII, "La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile ( s.n.c., s.a.s., s.a.p.a.) produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili". Di conseguenza, se , ad esempio la s.r.l. di cui lei parla è socia di una s.n.c., l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della s.n.c., comporta l'automatico fallimento della s.r.l. socia, indipendentemente dal suo stato di insolvenza.
      In questo caso il curatore- unico per tutte le procedure (quella della s.n.c. e di ciascun socio)- procederà alla formazione di tanti stati passivi per quante sono le procedure e la natura privilegiata o non del credito che si insinua non è data dalla situazione del debitore (che sia una persona fisica o giuridica, che sia insolvente diretto o per ripercussione) ma dalle cause che il legislatore ha ritenuto di tutelare e che attengono o alla natura del credito o alla persona del creditore; sicchè se un credito nasce privilegiato perché il titolare, ad esempio è un dipendente, costui può far valere il suo privilegio sia nel passivo della società che in quello dei soci, anzi a norma del comma 3 dell'art. 257 CCII, il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci.
      La situazione è diversa per i privilegi speciali e per le altre garanzie specifiche, quale pegno e ipoteca, perché queste attengono ad un determinato bene, per cui il privilegio opererà soltanto nel passivo ove si trova il bene garantito e non negli altri; si pensi, per capirci, al caso di un creditore verso la società il cui credito sia stato garantito da un socio con ipoteca su un proprio bene, ove il credito sarà ammesso in via chirografaria al passivo della società e in via ipotecaria al passivo del socio proprietario dell'immobile gravato da ipoteca.
      Per rispondere allora alla sua domanda, si può dire che il creditore sociale privilegiato mantiene il suo privilegio anche negli stati passivi dei soci- siano essi persone fisiche o società- sempre che si tratti di privilegio generale.
      Zucchetti SG srl
      • Sergio Coschiera

        Novara
        16/07/2026 14:22

        RE: RE: S.r.l. socio illimitatamente responsabile

        La questione riguarda una srl, socio accomandatario di una sas ora in bonis, che intende presentare domanda di concordato. La srl deve considerare anche i creditori della sas nel passivo concordatario attribuendo loro eventuali privilegi generali già vantati verso la stessa sas ? Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          17/07/2026 11:58

          RE: RE: RE: S.r.l. socio illimitatamente responsabile

          Nella risposta precedente abbiamo ipotizzato l'apertura della liquidazione giudiziale a carco di una società di persone (che ora ci dice essere una sas) di cui sia socio illimitatamente responsabile una società di capitali (una srl) in quanto lei ci parlava di mantenimento o meno del privilegio che assiste il credito verso la sas anche al passivo della srl. Per questo motivo abbiamo richiamato gli art. 256 e 257 CCII.
          Ora lei ci dice che la sas non è ammessa alla liquidazione giudiziale, ma che è ancora in bonis e intende presentare una domanda di concordato e questa situazione è completamente diversa dalla precedente (come da noi capita) in quanto l'apertura del concordato a carico della sas non coinvolge (a differenza della liquidazione giudiziale) anche i soci illimitatamente responsabili. Ossia questi, tra cui anche la socia sr, non sono ammessi al concordato per ripercussione, e , a norma dell'art. 117, il concordato della società, salvo patto contrario, ha effetto esdebitatorio anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. In quanto non è coinvolta nel concordato della società cui ppartecipa.La srl quindi non deve fare niente al momento
          Se permangono dubbi, la invitiamo a riformulare la domanda alla luce di queste precisazioni.
          Zucchetti SG srl