Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI IRES/IRAP AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

  • Alessandro Bruno Barbalace

    Monza (MB)
    02/02/2024 14:57

    ADEMPIMENTI DICHIARATIVI IRES/IRAP AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

    Buongiorno,
    si presenta il caso di un gruppo di società ammesse alla procedura di Amministrazione Straordinaria (di seguito A.S.) con continuazione dello svolgimento dell'attività d'impresa nell'anno di imposta 201X. Nel medesimo anno sono stati emessi decreti di conversione in A.S. dei fallimenti di altre società del gruppo. Successivamente, nell'anno 201X+4 è stato emesso decreto di cessazione dello svolgimento dell'attività d'impresa. Si chiedono chiarimenti in merito alla corretta gestione degli adempimenti fiscali ai fini Ires e Irap .
    Sulla base delle Risoluzioni n. 115/E del 12/4/2002, n. 161/E del 16/6/2009 e n. 64/E del 13/06/2011 si evince che in caso di prosecuzione dell'attività gli adempimenti dichiarativi siano quelli ordinari, in caso di cessazione dell'esercizio provvisorio si applichino invece le disposizioni fallimentari.
    In particolare, nell'ultima Risoluzione di cui sopra (64/E del 13/06/2011) è stata data risposta ad un quesito posto da una Società in A.S. con prosecuzione dell'attività che chiedeva se quanto stabilito dalla citata Risoluzione 161/2009 a fini IVA e del sostituto d'imposta valesse anche per le imposte dirette. L'Agenzia ha risposto affermando che, data la prosecuzione dell'attività, ai fini delle imposte dirette, gli adempimenti dichiarativi sono i medesimi delle imprese in bonis.
    Ci si domanda come si concili la predetta posizione dell'Agenzia delle Entrate con l'art. 183, comma 2 del TUIR (ex articolo 125, comma 2, del TUIR), disciplinante gli aspetti sostanziali del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa (applicabile anche all'amministrazione straordinaria in fase di liquidazione), che stabilisce che "il reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo e anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti."
    Si ricorda inoltre che la norma procedimentale di cui all'articolo 5 del DPR n. 322 del 1998 ha previsto l'esonero dall'obbligo di presentare le dichiarazioni per i periodi intermedi alla procedura concorsuale ove manchi l'esercizio provvisorio dell'impresa e che nel caso in cui vi sia invece prosecuzione dell'attività le dichiarazioni di cui al comma 3 siano presentate esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Ciò in quanto, in pendenza della procedura, non si è ancora concluso l'unitario e maxi-periodo d'imposta di durata della stessa che, fiscalmente, rappresenta anche l'ultimo periodo d'imposta dell'impresa (cfr. circolare n. 26 del 2002).
    Non viene pertanto stabilita alcuna deroga ai fini Ires per l'eventuale esercizio provvisorio di impresa.
    Alla luce di quanto sopra riportato, ci si chiede se il "maxi-periodo d'imposta di durata della procedura" debba iniziare dalla data di inizio dell'Amministrazione Straordinaria con esercizio provvisorio (201X) o dalla data di cessazione dell'attività (201X+4) e pertanto se non solo ai fini Irap, ma anche ai fini Ires, avrebbero dovuto essere presentate annualmente le dichiarazioni per gli esercizi dal 201X alla data di cessazione dell'attività nell'anno 201X+4 o se l'ultima dichiarazione Ires dovesse essere quella per il periodo dal 01/01/201X alla data di efficacia della procedura di A.S.
    Grazie.
    Cordiali saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      05/02/2024 10:17

      RE: ADEMPIMENTI DICHIARATIVI IRES/IRAP AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

      Come abbiamo già scritto in altri interventi su questo Forum, la Risoluzione 64/2011 è molto chiara nello stabilire, citando testualmente la Risoluzione n. 115/2002, che è necessario "distinguere il caso in cui sia stata disposta la continuazione provvisoria dell'attività dal caso in cui tale continuazione sia stata negata o cessata".

      "Solo in quest'ultima ipotesi", prosegue la Risoluzione "l'impresa in amministrazione straordinaria non deve presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi intermedi alla cessazione dell'attività imprenditoriale e alla chiusura della procedura, essendo iniziata la fase che persegue esclusivamente finalità liquidatorie".

      E procede conseguenzialmente: "Quanto precede implica che la presentazione della dichiarazione dei redditi è, viceversa, dovuta per i periodi in cui l'amministrazione straordinaria ha come obiettivo il risanamento della società con la continuazione dell'esercizio d'impresa".

      Nel caso esposto nel quesito, quindi, il maxi-periodo soggetto alle regole dalla dichiarazione unica ex art. 183 TUIR inizia dalla data di cessazione dell'attività; precedentemente avrebbero dovuto esSere presentate dichiarazioni annuali dei redditi ordinarie, compresa una sola dichiarazione per il periodo d'imposta nel quale vi è stata l'ammissione alla procedura.
    • Alessandro Bruno Barbalace

      Monza (MB)
      05/02/2024 15:06

      RE: ADEMPIMENTI DICHIARATIVI IRES/IRAP AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

      Buongiorno,
      ringrazio per la tempestiva risposta.
      Di conseguenza, concordate che i crediti fiscali IRES e IRAP relativi ai periodi di imposta ante cessazione dell'esercizio di impresa [sorti quindi durante l'esercizio provvisorio] non siano compensabili con debiti sorti successivamente alla cessazione dell'attività (a meno che tali debiti non siano geneticamente riconducibili all'attività svolta anteriormente)?
      Rifacendosi a mio avviso alla normativa del CCII nel caso della liquidazione giudiziale, Per la compensazione è necessario che vi sia anteriorità, rispetto alla data di cessazione dell'attività, del fatto genetico dei rispettivi debiti e crediti e che vi sia reciprocità tra le obbligazioni contrapposte.
      In altre parole, affinché i crediti tributari IRES/IRAP siano compensabili con altri debiti tributari. devono essere entrambi anteriori (o posteriori) rispetto alla data di inizio della fase liquidatoria, Non rilevando il momento in cui l'effetto compensativo si produce ma la genesi dei rispettivi debiti/crediti.
      Grazie,
      cordiali saluti
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        08/02/2024 13:14

        RE: RE: ADEMPIMENTI DICHIARATIVI IRES/IRAP AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

        Assolutamente d'accordo.