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TERMINI RELAZIONI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    15/01/2026 10:49

    TERMINI RELAZIONI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

    Con la presente chiedo se potete aiutarmi a risolvere la questione:
    una Liquidazione Coatta Amministrativa è stata aperta con DM del 23.04.2025, con contestuale nomina di un il Commissario Liquidatore che non ha accettato l'incarico, conseguentemente è stato emesso un DM di sostituzione Commissario nominando la scrivente, DM avente data 30.12.2025 notificatomi il 12.01.2026; sulla base di queste date da quando ritenete decorrano i termini per le relazioni art. 130 comma 1 e comma 4 , inventario e programma di liquidazione art. 213?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      18/01/2026 16:38

      RE: TERMINI RELAZIONI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

      Dal punto di vista teorico i termini per il deposito delle relazioni non cambiano. Ciò in quanto è proprio con la dichiarazione di apertura della LCA si ha anche la nomina del commissario.
      Sennonché, nel caso prospettato, non ci sembra di poter affermare che il nuovo commissario possa essere considerato responsabile se non deposita la relazione nel termine previsto. Seguendo questa tesi, ove fosse nominato 29 giorni dopo l'apertura della procedura, avrebbe a disposizione 1 giorno.
      A questo punto le possibilità sono 3:
      si deposita una prima relazione nel termine iniziale, riservandosi una successiva integrazione motivandola in ragione del poco tempo a disposizione;
      si chiede una proroga;
      si deposita la relazione nel termine di 30 giorni decorrenti dalla nomina.
      La nostra opinione è che la soluzione corretta sia la terza.
      Tutto questo vale anche per il programma di liquidazione. Qui osserviamo che la norma sanziona il curatore per mancato rispetto del termine "senza giustificato motivo", giustificazione che invece nel caso prospettato dalla domanda potrebbe essere rappresentata dal minor tempo avuto a disposizione per effetto di una nomina non contestuale all'apertura della procedura. L'importante è che il ritardo non sia superiore al numero di giorni che sono intercorsi tra la dichiarazione di apertura della procedura e la nomina del nuovo commissario.