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LIQUIDAZIONE COMPENSO AMMINISTRATORI GIUDIZIALI

  • Marco Scattolini

    Macerata
    17/01/2024 10:24

    LIQUIDAZIONE COMPENSO AMMINISTRATORI GIUDIZIALI

    In materia di liquidazione dei compensi agli Amministratori Giudiziali di una Società sottoposta a misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 42 ultimo comma del Dl.vo n. 159/2011 (codice antimafia) la competenza a decidere sul ricorso è affidata alla Corte di Appello. Il Decreto di liquidazione dei compensi è stato emesso dal Tribunale penale collegiale.
    Il dubbio che ho è se il ricorso debba essere depositato presso la Cancelleria penale del Tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato, come nello schema delle impugnazioni penali in generale, ovvero presso la Cancelleria della competente Corte di Appello penale che assumerà la relativa decisione.

    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/01/2024 18:02

      RE: LIQUIDAZIONE COMPENSO AMMINISTRATORI GIUDIZIALI

      A nostro avviso, poiché il comma 7 dell'art. 42 d.lgs 06/09/2011, n.159, prevede che competente a decidere sul ricorso proposto dall'amministratore giudiziario avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso, è la corte d'appello, riteniamo che il ricorso debba essere depositato presso la cancelleria della Corte.
      Zucchetti Sg srl