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Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
Relazione Commissario Giudiziale
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Marco Paglioni
Livorno07/05/2025 14:58Relazione Commissario Giudiziale
Il commissario giudiziale, ai sensi del nuovo CCII aggiornato con il correttivo ter, è obbligato a:
1. predisporre relazione integrativa in caso di proposte concorrenti (art. 105, comma 3) in cui illustra le proposte ricevute e ne fa valutazione mediante comparazione. Tale relazione deve essere comunicata ai creditori ed inviata al PM ma il correttivo ter ha cancellato il deposito in cancelleria e quindi...il CG predispone la relazione e la invia solo a creditori e PM?
2. predisporre relazione (art. 107, comma 3) in cui illustra la propria relazione (ne deduco quella ex art. 105) e le proposte definitive pervenute mediante comunicazione a creditori, debitori e soggetti interessati.
Alla luce di quanto sopra non riesco a capire perché ai creditori debba essere notificata la relazione ex art. 105 (45 gg prima del voto) e quella ex art. 107 (15 gg prima del voto) che in assenza di proposte concorrenti ed informazioni utili al voto, hanno lo stesso contenuto.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/05/2025 20:10RE: Relazione Commissario Giudiziale
Il terzo correttivo è intervenuto sia sul comma 1 che sul comma 3 dell'art. 105 c.c.i.i. eliminando non il deposito della relazione (che è rimasto) ma la il deposito in cancelleria essendo state eliminate soltanto queste ultime due parole in quanto il deposito materiale della relazione in cancelleria non è più coerente con il generalizzato obbligo di deposito telematico. Ossia le relazioni di cui parlano i due commi citati vanno ancora depositate presso la cancelleria ma in via telematica.
Quanto al punto 2, quando l'art. 107 comma 3 parla del commissario giudiziale che "illustra la sua relazione" sicuramente si riferisce alla precedente relazione di cui all'art. 105, anche se una terminologia che risente del passato allorquando era prevista una assemblea dei creditori alla quale il commissario illustrava a voce la relazione che aveva predisposto e trasmesso ai creditori.
Non è invece del tutto esatta la sua affermazione che la relazione ex art. 105 debba essere notificata ai creditori in quanto la il comma 1 dell'art. 105 non prevede alcuna notifica né comunicazione ai creditore disponendo semplicemente che il commissario "deposita" (telematicamente) la relazione almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori e copia della stessa è trasmessa al P.M..
A nostro avviso sarebbe stato meglio disporre la trasmissione di detta relazione anche ai creditori, ma il legislatore ha probabilmente ritenuto l'inutilità di tale atto considerato che il deposito avviene almeno 45 giorni prima della data di inizio delle votazioni quando manca ancora molto tempo alla votazione in una fase in cui vengono definite alcune delle posizioni più scabrose nelle trattative dirette con alcuni creditori. Ed infatti l'art. 107 comma 3 prevede che la relazione più vicina all'inizio delle operazioni di voto- che non è solo illustrativa della precedente ma riporta tutto ciò che nel frattempo è accaduto con le proposte definitive del debitore o di terzi proponenti- sia comunicata ai creditori, i quali poi hanno un breve lasso di tempo a disposizione per formulare osservazioni e contestazioni, alle quali peraltro non sono messi in condizione di replicare visti i commi 5 e 6 dell'art. 107.
Si può dire in sostanza che l'intento espresso nell'art. 47, comma 2, lett. c) di stabilire, eliminata l'assemblea dei creditori, modalità di voto
stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto "con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi" non è è stato realizzato nel migliore dei modi.
Zucchetti SG srl
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