Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE

Concordato in continuità

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    25/06/2025 17:09

    Concordato in continuità

    Salve,
    al fine di ottenere il vostro consueto prezioso contributo, vengo a parteciparVi la fattispecie in esame auspicando di compiutamente illustrare gli aspetti rilevanti ai fini del corretto inquadramento della stessa.
    Nell'ambito di una procedura concordataria, nella qualità di Commissario Giudiziale, ho depositato il parere, ex art. 47 CCII. Successivamente, il G.D., ha ritenuto necessario richiedere delle integrazioni, ovvero chiarimenti, al piano concordatario ed alla Relazione del professionista indipendente, onerando, altresì, il Commissario Giudiziale di rendere, all'esito, parere motivato che vada a concludere quello già depositato ai sensi del prefato art. 47.
    La questione, a mio avviso dirimente in ordine alla valutazione circa la "convenienza" del piano concordatario rispetto all'ipotesi, alternativa, della liquidazione giudiziale, inerisce la "considerazione", o meno, nel piano, dell'esposizione debitoria vantata dalla società proponente nei confronti dei lavoratori subordinati per omesso versamento del TFR.
    Essendo in corso un contratto di affitto di ramo d'azienda, il personale dipendente è, attualmente, alle dipendenze della società affittuaria e che, giusta sottoscrizione di relativi accordi sindacali ai sensi dell'art. 2112 c.c., in caso di omologazione del concordato, la società proponente si libererebbe dal vincolo di solidarietà con accollo, esclusivo ed integrale, del debito per TFR ad opera della società affittuaria.
    In seno al Provvedimento, il G.D. rileva che la prefata esposizione debitoria, non trattandosi di una somma messa, concretamente, a disposizione del fabbisogno concordatario, dovrebbe restarne avlusa, a dispetto, invece, della relativa "considerazione" (come ovvio) ai fini della valutazione dello scenario alternativo della liquidazione giudiziale nell'ambito della quale, vendendo meno il vincolo di solidarietà, i lavoratori riceverebbero il ristoro a seguito dell'ammissione allo stato passivo.
    Detto ciò, giungo alla conclusione che:
    - se, nel fabbisogno concordatario, non verrebbe considerata l'esposizione debitoria vantata dalla società proponente nei confronti dei lavoratori subordinati, per omesso versamento del TFR, il piano concordatario risulterebbe meno "conveniente" per il ceto creditorio rispetto all'alternativa ipotesi della liquidazione giudiziale nell'ambito della quale vi sarebbe un valore dell'attivo da liquidare maggiore rispetto a quello proposto in seno al concordato;
    - diversamente, l'inclusione della prefata esposizione debitoria, avrebbe, tra le altre, la conseguenza di rendere l'ipotesi concordataria maggiormente "conveniente" per il ceto creditorio rispetto alla liquidazione giudiziale in quanto l'attivo concordatario risulterebbe superiore a quello rinvenibile nell'ambito della liquidazione giudiziale
    Auspicando di avere enucleato, in maniera compiuta, gli aspetti rilevanti, riservandomi, se del caso, di meglio argomentare, resto in attesa di un Vostro contributo.

    Con Viva Cordialità
    G.F.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/06/2025 15:41

      RE: Concordato in continuità

      La questione così come da lei prospettata è conciliabile con le conclusioni cui perviene nel caso in cui l'accollo da parte dell'affittuario del debito del concedente verso i dipendenti per il TFR maturato anche affitto determini una riduzione del prezzo di acquisto dell'azienda. Se è così, come è presumibile, il calcolo va fatto ponendo da un lato quanto incasserebbe la procedura concordataria in caso di omologa in base all'accordo raggiunto con l'assistenza sindacale e dall'altro quanto incasserebbe la liquidazione giudiziale vendendo l'azienda alla fine dell'affitto senza accollo del debito del TFR.
      Zucchetti SG Srl
      • Giuseppe Franco

        Nocera Inferiore (SA)
        26/06/2025 16:08

        RE: RE: Concordato in continuità

        Salve,
        ringraziando per il riscontro, significo quanto segue.
        La proposta concordataria non prevede la cessione dell'azienda proponente in favore della società affittuaria e, pertanto, non vi è, in merito, alcun fabbisogno concordatario.
        Diversamente, la società affittuaria, che, in parte, mediante versamenti in conto aumento di capitale sociale della società proponente, apporta risorse concordatarie (continuità indiretta) e fronte anche di una finanza esterna, distribuita, per la parte eccedente il valore di liquidazione, secondo la regola della RPR.
        Alla luce di questa precisazione e considerando che il G.D., in un Provvedimento interlocutorio emesso prima dell'eventuale emissione del Decreto di apertura del concordato (art. 47, comma 3, C.I.I.I.), ritiene, pur chiedendo all'uopo relativi chiarimenti alla società proponente, che l'esposizione debitoria vantata dalla società proponente per TFR, ed interamente accollata dalla società affittuaria nel caso di omologazione del concordato, vada ESCLUSA dal fabbisogno concordatario in quanto non costituisce massa attiva messa, concretamente, a disposizione dei creditori.
        In tal caso, come già anticipato, la proposta concordataria risulterebbe deteriore, per il ceto creditorio, rispetto allo scenario alternativo della liquidazione giudiziale. Alla luce delle puntualizzazioni evidenziate, attendo Vostro riscontro all'esito della valutazione delle stesse.

        Grazie

        Con Viva Cordialità
        G.F.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          27/06/2025 12:22

          RE: RE: RE: Concordato in continuità

          Avevamo pensato alla vendita perché lei non ci aveva parlato dell'aumento di capitale e del finanziamento per cui quando diceva che "se, nel fabbisogno concordatario, non venisse", non potevamo che pensare alla vendita dell'azienda dal cui prezzo sarebbe stato scomputato il valore del TFR accollato. considerata l'esposizione debitoria vantata dalla società proponente nei confronti dei lavoratori subordinati, per omesso versamento del TFR, il piano concordatario risulterebbe meno "conveniente" per il ceto creditorio rispetto all'alternativa ipotesi della liquidazione giudiziale nell'amb ito della quale vi sarebbe un valore dell'attivo da liquidare maggiore rispetto a quello proposto in seno al concordato.
          Dopo gli odierni chiarimenti il discorso si ripropone anche se in termini diversi formalmente ma nella sostanza uguale.
          Lei infatti ribadisce che se viene interamente accollata dalla società affittuaria nel caso di omologazione del concordato, va "ESCLUSA dal fabbisogno concordatario in quanto non costituisce massa attiva messa, concretamente, a disposizione dei creditori. In tal caso, come già anticipato, la proposta concordataria risulterebbe deteriore, per il ceto creditorio, rispetto allo scenario alternativo della liquidazione giudiziale".Poichè la quota di TFR accollata dalla società affittuaria costituisce massa passiva che verrebbe eliminata e on massa attiva, il riferimento alla diminuzione di quest'ultima ci porta a considerare ancora una volta che all'accollo corrisponda, invece che una riduzione del prezzo di vendita (visto che l'affittuario è entrato nel capitale sociale della società concordataria) una riduzione del finanziamento, perché solo così si spiega la conclusione cui perviene.
          Se le cose stanno così il problema da porsi non cambia in quanto si tratta pur sempre di comparare quando perverrebbe al concordato e quanto alla liquidazione giudiziale in caso di mancato accollo.
          Zucchetti SG srl