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affitto di azienda ante concordato

  • Mario Tappino

    genova
    24/10/2025 13:40

    affitto di azienda ante concordato

    Buonasera
    un contratto di affitto di azienda concluso prima della procedura di concordato preventivo, prevede un diritto di prelazione a favore dell'affittuario nonché il pagamento diretto in suo favore, da parte dell'eventuale terzo acquirente dell'azienda, della eventuale differenza di magazzino in eccesso al termine dell'affitto rispetto alle consistenze iniziali, al fine di evitare che il relativo controcredito sia pagato con moneta concorsuale.
    Ritengo che l'affitto di per sé fosse necessario o comunque utile per mantenere il valore dell'azienda prima e durante la procedura liquidatoria, ma chiedo come devo essere considerate e trattatete le due condizioni contrattuali suddette.
    Grazie, cordiali saluti
    MT
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/10/2025 16:33

      RE: affitto di azienda ante concordato

      A norma dell'art. 184 CCII l'apertura della liquidazione giudiziale a carico del concedente non scioglie il contratto di affitto di azienda, ma il curatore può recedere dallo stesso entro sessanta giorni dall'apertura della procedura. In mancanza di recesso, quindi, il contratto continua e il curatore, subentrato nella posizione del concedente con assunzione dei relativi obblighi e acquisizione dei relativi diritti, è tenuto a rispettare le clausole contrattuali del rapporto di cui è parte.
      Zucchetti SG srl
      • Mario Tappino

        genova
        27/10/2025 22:44

        RE: RE: affitto di azienda ante concordato

        Grazie per la riposta.
        Quindi, se non viene esercitato il recesso, il futuro acquirente dell'azienda paga direttamente il credito dell'affittuario per giacenze di magazzino , senza che questa operazione possa essere contestata per violazione della par condicio?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          28/10/2025 12:25

          RE: RE: RE: affitto di azienda ante concordato

          Esatto, anche perché non ricorre nel caso una vera e propria alterazione della par condicio. In realtà, al momento della cessazione del rapporto di affitto di azienda, la procedura, quale effetto naturale della fine del rapporto, dovrebbe pagare all'affittuario, non in moneta fallimentare ma direttamente in quanto credito sorto dopo l'apertura della procedura, la differenza di magazzino in eccesso rispetto alla consistenza iniziale; pertanto il fatto che sia l'acquirente dell'azienda a provvedere a tale pagamento non danneggia gli altri creditori.
          Zucchetti SG srl