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C.P.L.O. ex CCII - privilegio speciale ed assenza del bene - effetti sul riparto

  • Andrea Panattoni

    Lucca
    03/11/2025 20:18

    C.P.L.O. ex CCII - privilegio speciale ed assenza del bene - effetti sul riparto

    Spettabile Fallco,
    in qualità di Liquidatore Giudiziale di un concordato preventivo liquidatorio omologato ex CCII, sottopongo alla Vostra attenzione un quesito che nasce da una situazione emersa in sede di predisposizione del riparto. Il piano omologato contempla, tra l'altro, l'integrale pagamento dei crediti tributari per imposta di registro connessi all'emissione di alcuni decreti ingiuntivi; non è stata presentata alcuna proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 88 CCII. Nel corso delle attività esecutive, tuttavia, i crediti in parola - assistiti da privilegio speciale ai sensi dell'art. 2758, comma 1, c.c. - sono risultati privi del bene sul quale esercitare la prelazione. Ne discende un'incertezza applicativa che riguarda, da un lato, la coerenza con le previsioni del piano (che assumono l'integrale pagamento) e, dall'altro, la regola di graduazione in riparto ove manchi il supporto oggettivo della prelazione.

    Il dubbio si innesta sul quadro normativo attuale del CCII, che, per il profilo del riparto e del soddisfacimento dei creditori assistiti da cause legittime di prelazione, rinvia alla regola dell'esercizio "sul prezzo del bene" (artt. 96 e 153 CCII). Rileva, inoltre, l'art. 56 del TUR quanto alla stabilità del privilegio per imposta di registro e alla sua estinzione decorso il quinquennio dalla registrazione. Sullo sfondo, un collega richiama due precedenti della Corte di cassazione - n. 12064 del 17/05/2013 e n. 24970 del 06/11/2023 - formatisi nel diverso contesto del concordato "ante riforme", nei quali si valorizzava la tutela del creditore privilegiato anche in assenza della materiale individuazione del bene gravato, in un sistema che non richiamava l'art. 54 l. fall. alla procedura di concordato. Proprio per questo mutamento di scenario normativo, desidero un vostro inquadramento aggiornato sulla corretta impostazione da seguire.

    Di seguito i quesiti puntuali:

    Q1. In un concordato liquidatorio ex CCII, qual è il corretto trattamento in riparto di un credito erariale per imposta di registro assistito da privilegio speciale ex art. 2758, co. 1, c.c., qualora, in sede esecutiva, risulti inesistente (o non più nella disponibilità della massa) il bene sul quale esercitare la prelazione? Deve conservarsi la soddisfazione in via privilegiata come prevista dal piano, oppure il credito (o la parte non capiente) deve degradare a chirografo con applicazione della par condicio?

    Q2. Le pronunce Cass. n. 12064/2013 e Cass. n. 24970/2023, che tutelano il creditore privilegiato anche in assenza del bene in un sistema previgente, sono ancora applicabili - e in quali termini - alla luce dell'attuale CCII, segnatamente degli artt. 96 e 153 che ancorano l'esercizio della prelazione al prezzo del bene vincolato? Il mutato quadro normativo impone una diversa soluzione rispetto all'indirizzo pregresso?

    Q3. La previsione del piano circa l'integrale pagamento del credito "come privilegiato" va letta come impegno incondizionato, a prescindere dalla capienza sul bene, oppure come impegno condizionato alla sussistenza del presupposto oggettivo della prelazione, con conseguente adeguamento tecnico in riparto qualora il bene manchi o sia incapiente?

    Q4. In assenza del bene (o di capienza), la mancata presentazione della transazione fiscale ex art. 88 CCII impone comunque di attivarla per variare la misura di soddisfacimento del credito erariale originariamente prevista in piano, oppure non è necessaria, trattandosi non di falcidia pattizia ma di riqualificazione del rango per difetto del presupposto della prelazione?

    Q5. Qualora il privilegio per imposta di registro risulti estinto per decorso del termine quinquennale ex art. 56 TUR, ciò comporta automaticamente il trattamento chirografario del credito in riparto? Sono richieste specifiche verifiche o attestazioni ai fini della corretta qualificazione in graduazione?

    Q6. Quali cautele ritenete opportune per allineare l'esecuzione del riparto alle previsioni del piano e, al contempo, al quadro normativo vigente (informativa al Giudice Delegato/Commissario, formulazione del progetto di riparto, richiami normativi/giurisprudenziali), evitando violazioni della par condicio ed eventuali profili di responsabilità del Liquidatore per il mancato pagamento integrale del creditore erariale originariamente qualificato come privilegiato?

    Q7. Con riguardo allo stesso tributo (imposta di registro), come va trattato un ulteriore credito erariale non espressamente contemplato nel piano perché emerso successivamente all'omologazione o, comunque, non indicato in proposta? Considerato che la natura e il rango sono identici a quelli dei crediti indicati nel piano, è possibile differenziarne percentuale e/o tempi di soddisfacimento rispetto ai crediti dello stesso tipo esplicitamente previsti dal piano, oppure - in ragione dei principi di parità di trattamento tra pari grado, dei vincoli del piano omologato e della disciplina delle passività sopravvenute - tale credito deve ricevere lo stesso trattamento sostanziale riservato ai crediti della medesima specie già contemplati?

    Resto in attesa del Vostro gentile parere in merito ai quesiti posti.

    Cordiali saluti
    Dott. Andrea Panattoni
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/11/2025 18:00

      RE: C.P.L.O. ex CCII - privilegio speciale ed assenza del bene - effetti sul riparto

      A nostro avviso non ricorre nella fattispecie rappresentata l'incertezza applicativa che riguarda, da un lato, la coerenza con le previsioni del piano (che assumono l'integrale pagamento) e, dall'altro, la regola di graduazione in riparto ove manchi il supporto oggettivo della prelazione in quanto il concordato è fondato su un accordo con i creditori, oggetto di valutazione da parte del tribunale che l'omologa;, sicchè, quando il debitore ha proposto di pagare integralmente i creditori privilegiati- ben sapendo, peraltro, che si trattava di crediti assistiti da privilegio speciale- e tale proposta è stata omologata, è questo l'impegno che il debitore è tenuto a rispettare, indipendentemente dal fatto che esista o non il bene oggetto del privilegio speciale che si è assunto di pagare integralmente.
      Questa conclusione deriva, come si diceva dalla natura del concordato e trova spiegazione nella evoluzione legislativa del trattamento dei crediti privilegiati in questa procedura. Invero fino alle modifiche apportate all'art. 160 l. fall. con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169,il concordato era caratterizzato dalla condizione essenziale ed indefettibile dell'integrale pagamento dei creditori privilegiati, di modo che, a differenza del fallimento, la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non ne impediva l'esercizio, con la conseguenza che il credito restava privilegiato ed era concretamente riconoscibile la prelazione in sede di riparto dell'attivo (in tal senso Cass. 7/05/2013, n. 12064, ma giurisprudenza di legittimità pacifica).
      Con il decreto correttivo del 2007 fu inserito nell'art. 160 l. fall. un nuovo comma, che muovendo dalla premessa dell'obbligo per il debitore concordatario di soddisfare integralmente i crediti privilegiati essendo il concordato diretto ai chirografari, consentiva al debitore di presentare una proposta che non prevedesse la soddisfazione integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca (e quindi di tutti i creditori prelatizi, compresi quelli che godono di garanzie specifiche sui beni, quali i pignoratizi, gli ipotecari e i privilegiati speciali) "purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)". Ed infatti, nel vigore di tale nuova norma si è detto che, qualora la domanda di concordato non preveda l'utilizzo dello strumento di cui al secondo comma dell'art. 160 l. fall., il soddisfacimento dei creditori prelatizi deve essere integrale e Cass. n. 24970/2013 ha confermato il principio che "il creditore privilegiato ha diritto all'integrale soddisfazione anche qualora il bene gravato dal privilegio non sia presente nel patrimonio del debitore".
      La stessa norma di cui all'art. 160, comma 2, con piccole variazioni lessicali è stata riprodotta nel comma 5 dell'art. 84 CCII.
      Da questo sistema, risalente al 2007, si deduce chiaramente la prevalenza della volontà del debitore sul sistema dei riparti fallimentari, dato che il debitore concordatario, riguardo ad un credito assistito da privilegio speciale, ben potrebbe , attraverso la relazione di stima, dimostrare che quel privilegio non troverebbe soddisfazione nel fallimento o nella liquidazione giudiziale e proporre di trattarlo come chirografario, da cui la conseguenza che, se non fa la una tale procedura, è tenuto a pagare il privilegiato per l'intero indipendentemente da un esplicito impegno in tal senso; a maggior ragione, un tale impegno ricorre e va attuato se, non solo non segue la procedura di cui al comma 5 dell'art. 84, ma addirittura si assume l'obbligo nella proposta di pagare i creditori privilegiati integralmente.
      Queste considerazioni rispondono ai primi cinque quesiti formulati dato che l'impegno assunto non sembra più modificabile dopo l'omologa del concordato ed anche se il privilegio si estingue. Di conseguenza non va assunta alcuna cautela per allineare l'esecuzione del riparto alle previsioni del piano, dovendosi procedere al pagamento dei creditori privilegiati integralmente, come promesso nella proposta omologata.
      Quanto ad eventuali altri crediti aventi ad oggetto lo stesso tributo (imposta di registro) non espressamente contemplati nel piano perché emersi successivamente all'omologazione, bisogna individuare il contenuto della proposta per risalire alla volontà del debitore. Se la proposta, nella parte in cui prevede il pagamento integrale dei crediti privilegiati, non contiene alcuna specificazione atta ad individuarne alcuni, ma , come è probabile, consista in una dichiarazione di pagamento dei crediti privilegiati, è chiaro che essa copre tutti i crediti di tale natura. In ogni caso, se, come nel caso, il debitore non ha effettuato la stima di cui si diceva prevista dal comma 5 dell'art. 84, comunque il debitore è tenuto al pagamento intehgrale dei crediti privilegiati.
      Zucchetti SG srl