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Recupero IVA ammessa al passivo Vs società in Amministrazione Straordinaria

  • Marcello Cosentino

    VENEZIA MESTRE (VE)
    22/10/2026 19:24

    Recupero IVA ammessa al passivo Vs società in Amministrazione Straordinaria

    Una Spa, nel corso del 2009, viene ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria (di seguito A.S.) al cui passivo viene ammessa la società Alfa S.r.l. per un credito da fatture d'importo complessivo di € 122 di cui 22 per IVA.
    Detta creditrice ha portato a perdita l'imponibile del credito ammesso rimanendo creditrice per sola IVA.
    I molteplici contenziosi che i commissari hanno dovuto affrontare nel tempo, diversi ancora in corso, hanno determinato anche una condanna alla A.S. per l'eccessiva durata del procedimento.
    Ciò, evidentemente ha convinto i Commissari a richiedere la (ormai prossima) c.d. "chiusura anticipata" ex decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito con la legge di conversione 15 marzo 2024, n. 28, che ha introdotto il nuovo art. 74-bis del d.lgs. n. 270/1999, che stabilisce che "la chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 74, comma 2, lettera b), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio".
    Ciò detto chiedo:
    in questo caso, come nelle L.G., è possibile emettere una nota di variazione per sola IVA ex art. 26 del DPR 633/72 così da poter portare l'imposta a credito nella prima liquidazione IVA ?
    grazie, cordialità
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      26/10/2026 10:20

      RE: Recupero IVA ammessa al passivo Vs società in Amministrazione Straordinaria

      La questione è affrontata, relativamente a una procedura fallimentare, dalla Risposta a interpello n. 471/2023, secondo la quale la nota di credito può essere emessa "solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto (momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori)".

      Si tratta di una presa di posizione dell'Agenzia non di una norma di legge o una statuizione di un organo terzo, ma in vigenza della vecchia formulazione dell'art. 26 del D.P.R. 633/72 (applicabile alla procedura qui in esame) ci pare difficilmente contrastabile.

      Non esiste una disposizione o una presa di posizione analoga per l'amministrazione straordinaria, ma riteniamo che il principio affermato dalla Risposta sia ragionevolmente applicabile anche a tale procedura.