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Validità patti parasociali dopo apertura Fallimento/LCA

  • Natascia Montanari

    Rimini
    12/02/2024 18:17

    Validità patti parasociali dopo apertura Fallimento/LCA

    Buonasera, ho da sottoporvi il seguente quesito:
    La società A e la società B sono socie al 50% di una società C SRL.
    La Società B è dichiarata in LCA.

    La società C è terzo datore di ipoteca di un debito (mutuo) contratto dalla società B.

    La società C paga una parte del debito nella sua qualità di terzo datore di ipoteca.

    In base ai patti parasociali esistenti e vigenti tra le società A e B, la società B avrebbe dovuto pagare tutte le spese resesi necessarie alla vendita dei beni, etc.

    Successivamente la società B entra in LCA.

    Ora la Società C pretende di fare valere i patti parasociali.

    Il commissario liquidatore della società B non ritiene siano applicabili i patti parasociali, dopo l'apertura della LCA, data l'applicazione dei principi generali di diritto.

    Pertanto, esclude sia la compensazione invocata dalla società A, sia l'ammissione del credito della società B al passivo della LCA.

    Volevo confrontarmi con voi sul punto.
    Grazie.




    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/02/2024 19:55

      RE: Validità patti parasociali dopo apertura Fallimento/LCA

      La giurisprudenza della Cassazione è pacifica nel definire i contratti parasociali come convenzioni con cui i soci od alcuni di essi attuano un regolamento di rapporti – vincolante obbligatoriamente tra i sottoscrittori ma non opponibile alla società partecipata– difforme o complementare rispetto a quello previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto della società stessa. Questa impostazione dovrebbe escludere ogni pretesa della società C di applicazione dei patti intervenuti tra A e B.
      Per quanto riguarda i rapporti tra costoro, bisogna tener conto che i patti parasociali hanno natura atipica, da cui l'impossibilità di circoscrivere la disciplina del parasociale ad un numero chiuso di tipologie contrattuali e quindi l'impossibilità di dare una risposta al suo quesito se non si conosce il contenuto dei patti , se non si sa se esso rientra tra le ipotesi previste dall'art. 2341 bis c.c., che pone per esse un limite di durata, e così via. Questo perché l'ammissione di uno dei soci sottoscrittori al fallimento o alla liquidazione non fa venir meno di per sé i patti sottoscritti, ma la loro permanenza va valutata in base alla compatibilità dell'oggetto con la situazione creatasi, e, comunque da essi il commissario liquidatore può sciogliersi trattandosi di un contratto pendente, secondo le norme generali degli artt. 72 e segg, l. fall. , richiamate dall'art. 203
      Zucchetti SG srl