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Liquidatzione Coatta Amministrativa. Stato Passivo ex art. 310 CCII.

  • Cosmo Formichelli

    Isernia
    23/04/2026 18:15

    Liquidatzione Coatta Amministrativa. Stato Passivo ex art. 310 CCII.

    Nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa,
    premesso che:
    - la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata aperta in data 26/01/2026;

    -il termine per il deposito dello stato passivo, ai sensi dell'art. 310 CCII, è fissato al 27/04/2026;

    -ai sensi dell'art. 308 CCII, il commissario liquidatore ha provveduto a comunicare l'avvio della procedura ai creditori risultanti dalle comunicazioni pervenute al domicilio digitale della cooperativa, stante la mancata consegna delle scritture contabili;

    -le scritture contabili della cooperativa sono state consegnate solo in data 16/04/2026;

    -dall'esame delle predette scritture contabili sono emerse ulteriori posizioni creditorie relative a soggetti che non risultavano precedentemente individuati e che, pertanto, non sono stati destinatari della comunicazione di cui all'art. 308 CCII;

    -in ragione della ristrettezza dei tempi, non risulta possibile procedere alla tempestiva comunicazione ai suddetti creditori prima della scadenza del termine per il deposito dello stato passivo;

    tutto ciò premesso, si chiede di conoscere:

    1) se i crediti emersi a seguito della tardiva consegna delle scritture contabili, ancorché relativi a creditori non previamente avvisati ai sensi dell'art. 308 CCII, possano essere comunque inclusi nello stato passivo da depositare entro il termine del 27/04/2026;

    ovvero, in alternativa,

    2) se sia necessario limitare il deposito dello stato passivo ai soli crediti dei soggetti previamente avvisati ai sensi dell'art. 308 CCII, procedendo successivamente:
    - all'invio delle comunicazioni ai creditori individuati tardivamente;
    - alla conseguente integrazione dello stato passivo in un momento successivo.

    Si ringrazia anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/04/2026 11:00

      RE: Liquidatzione Coatta Amministrativa. Stato Passivo ex art. 310 CCII.

      A nostro avviso non si possono includere nello stato passivo creditori ai quali non sia stata fatta la comunicazione in quanto gli stessi non hanno potuto far pervenire al commissario le loro osservazioni, ed infatti la tutela dei creditori non avvertiti è attuata dall'art. 309 CCII. Pertanto noi ci limiteremmo a depositare lo stato passivo avente ad oggetto i soli crediti dei soggetti previamente avvisati ai sensi dell'art. 308 CCII, procedendo successivamente all'invio delle comunicazioni ai creditori individuati tardivamente con conseguente successiva integrazione dello stato passivo.
      Zucchetti SG srl