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CONCORDATO MINORE - LIMITI PER ACCESSO EX ART 2 CCII

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    12/12/2025 11:51

    CONCORDATO MINORE - LIMITI PER ACCESSO EX ART 2 CCII

    Gent.mi
    sottopongo alla Vs. attenzione il seguente quesito.
    Un soggetto persona fisica (imprenditore individuale) che svolge attività produttiva (di beni e servizi) che detiene i seguenti attivi:
    - immobile utilizzato per lo svolgimento dell'attività valutato per euro 200 mila - ipoteca di primo grado - mutuo residuo da pagare
    - immobile / civile abitazione utilizzato personalmente e dai componenti la famiglia valutato euro 150 mila - libero da ipoteche
    In sostanza, il soggetto sovraindebitato (per debiti ipotecari, debiti erariali ed esclusivamente derivanti dallo svolgimento delle sua attività imprenditoriale..) intende presentare un concordato minore.
    A vostro avviso, può accedere a tale strumento di regolazione della crisi, seppure l'attivo è superiore ad euro 300 mila? Si può "escludere" l'abitazione principale dal totale degli attivi in quanto ad uso del solo nucleo famigliare e non collegato all''attività dell'impresa?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      15/12/2025 15:54

      RE: CONCORDATO MINORE - LIMITI PER ACCESSO EX ART 2 CCII

      Dal contenuto della domanda ricaviamo il dato per cui il soggetto non può accedere al concordato minore.
      L'art. 65 prevede infatti che possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento "I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)", vale a dire, tra gli altri, il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le start-up innovative e d ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
      Orbene, poiché è assoggettabile a liquidazione giudiziale il debitore che in uno dei 3 esercizi precedenti al deposito della domanda abbia avuto un attivo patrimoniale superiore ai 300 mila euro, se questo limite è stato superato l'accesso al concordato minore è inammissibile.
      Precisiamo infine che secondo i principi generali del diritto processuale i presupposti della domanda giudiziale devono sussistere al momento del deposito della stessa. E' quindi chiaro che per accedere al concordato minore la condizione di imprenditore sottosoglia deve sussistere a quella data.
      In questi termini si esprime la giurisprudenza di legittimità, la quale ha ad esempio affermato che "Al carattere officioso ed inquisitorio del giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento si riconnette il potere-dovere, per il giudice procedente, di verificare l'esistenza delle condizioni necessarie per l'apertura della procedura concorsuale (anche) sulla sola base degli atti del fascicolo fallimentare, con riguardo alla situazione obiettiva dell'impresa sotto il profilo dello "status decoctionis", ed a prescindere, dunque, dalla legittimazione ad agire del creditore istante, con la conseguenza che, pur nella conclamata assenza di quest'ultima, il giudice è tenuto a respingere l'opposizione se risulti "aliunde" accertato lo stato d'insolvenza dell'imprenditore (purché riferibile ad un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento)". Cass. Sez. 1, 12/01/1999, n. 225.
      Ancor più esplicita Cass. Sez. 1, 23/07/2021, n. 21188, secondo cui "In tema di fallimento, i requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore, previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., devono sussistere anche al tempo dell'istanza e della dichiarazione di fallimento, avendo il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile.