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Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
DECRETO INGIUNTIVO RICEVUTO DAL DEBITORE IN CORSO DI LC PER DEBITI ANTECEDENTI
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Ilaria Bellini
Forlì (FC)09/01/2026 12:47DECRETO INGIUNTIVO RICEVUTO DAL DEBITORE IN CORSO DI LC PER DEBITI ANTECEDENTI
Buongiorno,
scrivo in qualità di Liquidatore in una procedura di liquidazione controllata aperta nel settembre 2023.
In questi giorni al debitore è pervenuto un decreto ingiuntivo per somme risalenti al 2012; il debitore purtroppo, a inizio procedura, non aveva comunicato tale debito e di conseguenza io non ho mai inviato la comunicazione di apertura della procedura a questo creditore.
Detto ciò, come Liquidatore ,come devo procedere? E' sufficiente inviare una PEC al creditore in cui comunico l'apertura della procedura concedendo il termine di 60 giorni, come definito in sentenza, per il deposito della domanda di insinuazione? Oppure devo procedere in altro senso per evitare che il decreto ingiuntivo divenga definitivo?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
13/01/2026 18:57RE: DECRETO INGIUNTIVO RICEVUTO DAL DEBITORE IN CORSO DI LC PER DEBITI ANTECEDENTI
La comunicazione a mezzo pec dell'apertura della liquidazione controllata è sufficiente, ed il decreto ingiuntivo, ove pronunciato nei confronti del debitore successivamente all'apertura della liquidazione controllata è inopponibile alla massa.
Questo assunto si ricava agevolmente dagli artt. 142 e 143, cui l'art. 270 comma 5 rinvia.
La prima norma dispone che la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale (e quindi anche della liquidazione controllata) priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione.
Conseguentemente, l'art. 143 prevede che nelle controversie, anche in corso, (la locuzione "anche in corso" indirettamente afferma che la legittimazione del liquidatore vale anche per le procedure da intraprendere) relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale (e controllata) sta in giudizio il curatore (e quindi il liquidatore), tanto è vero che, prosegue il comma 3 l'apertura della procedura determina l'interruzione del processo, ove già pendente.
In coerenza con queste disposizioni, l'art. 274 aggiunge che è il liquidatore ad esercitare, o proseguire, autorizzato dal giudice delegato ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
Il liquidatore, aggiunge l'art. 275, attua il programma di liquidazione ed ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione.
Le conseguenze processuali della perdita della legittimazione processuale del debitore sono state chiarite a più riprese dalla giurisprudenza formatasi in tema di fallimento (valevole anche in materia di liquidazione controllata) dove si è affermato che la sentenza pronunciata senza la partecipazione del curatore è inopponibile alla massa (ex multis, Cass. Sez. 1, 15/01/1985, n. 62).
Con particolare riferimento al decreto ingiuntivo, è assolutamente consolidata in giurisprudenza l'affermazione per cui Non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non opposto ma privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. intervenuta prima della dichiarazione di fallimento (cfr, ex multis Cass., 30/10/2020, n. 24157).
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