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Liquidazione Controllata - insinuazie passivo fondiario

  • Cesare De Luca

    Catanzaro Lido (CZ)
    23/02/2024 12:29

    Liquidazione Controllata - insinuazie passivo fondiario

    Buongiorno
    sono stato nominato Liquidatore in una procedura di Liquidazione Controllata e al momento della nomina pendeva procedura esecutiva immobiliare prmossa da un creditre fondiario sull'unico bene immobile del debitore messo a disposizione nella procedura di lIquidazione.
    In considerazione della circostanza che nella procedura esecutiva era ormai prossima la data dell'eserimento di vendita del cespite, poi aggiudicato, lo scrivente, anche in considerazione che l'aggiudicazione è avvenuta ad un prezzo inferiore al credito per il quale è stata promossa l'esecuzione, ha ritenuto intervenire nella procedura al sol fine di far valere i crediti prededucibili della Liquidazione Controllata.
    Ciò detto, mi chiedo se il creditore fondiario, per vedersi assegnata la somma allo stesso dovuta, debba formulare domanda di insinuazione al passivo della Liquidazione controllata valendo le stesse regole che si applicano nell'ipotesi di liquidazione giudiziale (prima fallimento) in relazione alla quale l'insinuazione anche nel passivo della Liquidazione Giudiziale è presupposto per l'assegnazione al fondiario in sede di esecuzione come previsto dal 151 comma 2 CCII richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII in materia di liquidazione controllata.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/02/2024 12:44

      RE: Liquidazione Controllata - insinuazie passivo fondiario

      La risposta alla sua domanda la dà lei stesso quando correttamente ricorda che l'art. 270, comma 5 CCII richiama l'art. 151, tuttavia per completezza, va ricordato che l'art. 270 richiama anche l'art. 150, ed è da questo che bisogna partire per avere un quadro organico della materia in discussione, fermo restando che dove le norme richiamate parlano di liquidazione giudiziale bisogna intendere nel nostro caso la liquidazione controllata.
      L'art. 150 dispone che "Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura". Pertanto, prima dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i creditori ipotecari (fondiari o non) possono (come qualsiasi altro creditore) escutere il patrimonio del debitore per la soddisfazione dei loro crediti, col rischio di una futura revocatoria dei pagamenti ricevuti ove non ci sia esenzione; una volta aperta la procedura concorsuale, tutte le azioni esecutive sono bloccate, "salva diversa disposizione di legge", ed una di queste disposizioni fatte salve è quella di cui all'art. 41 d. lgs. 1.9.1993, n. 385, (Testo Unico Bancario- TUB), il cui secondo comma prevede, appunto che "L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore". Il creditore fondiario, pertanto, può iniziare o proseguire l'esecuzione sui beni del debitore anche se questi è dichiarato fallito o è assoggettato a liquidazione giudiziale o alla liquidazione controllata, con la conseguenza che quanto ricavato dalla vendita nella esecuzione individuale va attribuito al creditore fondiario, detratte le spese dell'esecuzione stessa e quelle prioritarie sull'ipoteca che il curatore /liquidatore abbia fatto valere attraverso l'intervento nell'espropriazione fondiaria.
      Quello che però riceve il creditore fondiario dall'esecuzione da lui promossa non viene acquisito a titolo definitivo, ma a titolo provvisorio, perché, come precisa il terzo comma dell'art. 151, le disposizioni del comma 2- in forza delle quali ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, deve essere accertato secondo le norme dell'accertamento del passivo- "si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150". Questo significa che anche i creditori fondiari, seppur siano stati integralmente soddisfatti del loro credito in sede di esecuzione fondiaria individuale, devono comunque insinuarsi al passivo della liquidazione giudiziale, perché è nel concorso che i crediti devono essere definitivamente soddisfatti, per cui è in questa sede che si effettua il conteggio finale di quanto il creditore fondiario avrebbe percepito nella liquidazione giudiziale se non avesse agito individualmente (sulla base cioè di quanto la procedura avrebbe pagato al creditore ipotecario detratte le spese) e quanto effettivamente percepito da quel creditore; di modo che il creditore fondiario, se ha ricevuto più di quanto avrebbe ottenuto dalla liquidazione giudiziale, deve restituire la differenza, essendo questo il sistema dettato dal legislatore per coordinare l'esecuzione individuale con quella collettiva.
      Zucchetti SG srl