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PRIVILEGIO EX ART. 2751BIS N. 5-BIS

  • Tiziana Di Michele

    PESCARA
    10/12/2025 20:16

    PRIVILEGIO EX ART. 2751BIS N. 5-BIS

    Sottopongo alla Vostra cortese attenzione il caso di seguito indicato.

    In una procedura di liquidazione coatta amministrativa (di una società cooperativa agricola), una società cooperativa agricola – titolare di una ragione creditoria – ha chiesto l'ammissione, con il privilegio ex art. 2751-bis, n. 5-bis), c.c., del proprio credito derivante dai corrispettivi della vendita dei propri prodotti agricoli.

    Nell'elenco dei crediti ammessi (ex art. 310, comma 2, CCII) quello suindicatosi è stato incluso (ritengo erroneamente) tra quelli "dell'impresa artigiana per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti", ex art. 2751-bis, n. 5), c.c., che corrisponde alla let. A5.2 nel sistema di classificazione adottato da FALLCO, anziché al n. 5-bis) ["crediti delle cooperative agricole di trasformazione …"] dello stesso art. 2751-bis, corrispondente alla let. A5.4 nel medesimo sistema di classificazione.

    Ciò postosi, ho i seguenti dubbi:

    è ammissibile ed opportuna la rettifica dello stato passivo e la consequenziale collocazione del credito in esame tra quelli di cui al n. 5-bis)?
    per tale rettifica è necessaria la proposizione dell'opposizione allo stato passivo?
    oppure la stessa modifica è irrilevante poiché tutti i crediti indicati nei numeri 5), 5-bis) e 5-ter) sono di pari grado e quindi – nella ripartizione dell'attivo – concorrono tra loro in proporzione dei rispettivi importi, senza alcuna preferenza degli uni rispetto agli altri?
    in caso di risposta affermativa al quesito sub 3. che precede, l'eventuale opposizione proposta dal creditore in esame potrebbe essere ritenuta inammissibile per difetto d'interesse?
    Ringrazio anticipatamente per l'attenzione e, nel restare in attesa di gentile riscontro, porgo i miei saluti più cordiali".
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/12/2025 09:42

      RE: PRIVILEGIO EX ART. 2751BIS N. 5-BIS

      Il creditore in questione ha certamente interesse a proporre opposizione per ottenere l'attribuzione esatta del privilegio che gli compete, anche perché, l'art. 2777 c.c., nella parte in cui prevede che sono collocati nella stessa posizione i privilegi di cui all'all'art. 2751 bis n. 4 e n. 5, non è del tutto chiaro sulla posizione del privilegio di cui al n. 5-bis, introdotto con la legge n. 59 del 1992 senza modificare la norma civilistica. L'interpretazione comune, che anche noi condividiamo e su cui è impostato il sistema riparti Fallco, è che la norma di cui all'art. 2777 c.c. comprende anche i privilegi di cui all'art. 2751 bis n. 5, bis e ter, tuttavia, in mancanza di una disposizione espressa, l'interessato potrebbe temere una diversa interpretazione che collochi il privilegio in questione dopo quelli di cui al n. 5.
      Questo sotto il profilo giuridico che giustifica una eventuale opposizione, che dal punto di vista pratico effettivamente è priva di rilievo, qualora si segue la tesi interpretativa comune dell'art. 2777 c.c., cui il curatore ha già ammesso di aderire; pertanto, che il credito rientri nella previsione del n. 5 o del n. 5-bis dell'art. 2751 bis, c.c., nulla cambia, posto che sono trattati allo stesso modo.. L'assicurazione da parte del curatore in tal senso al creditore potrebbe essere uno stimolo non sprecare tempo e danaro per una opposizione, che anche se vittoriosa, non cambierebbe il risultato ai fini del riparto.
      Zucchetti SG Srl