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richiesta ammissione allo stato passivo con privilegio

  • Marco Mariani

    Milano
    05/10/2023 12:39

    richiesta ammissione allo stato passivo con privilegio

    Buongiorno la Banca creditrice richiede l'ammissione al passivo della procedura per un mutuo concesso alla società in L.C.A.
    Trattasi di finanziamento con garanzia MCC assistito cioè da
    garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia L. 662/96 presso
    Mediocredito Centrale.
    L'operazione è assistita dalla garanzia del Fondo pubblico ex
    L.662/96: a seguito dell'escussione della stessa, il Fondo acquisirà
    automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai
    sensi del combinato disposto dell'articolo 1203 c.c. e dell'articolo 2,
    comma 4, del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a
    titolo di escussione, mediante autonoma istanza (anche tardiva). Il
    credito vantato dal Fondo è un credito di natura pubblica, assistito da
    privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa, ai
    sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge 24/1/2015 n. 3, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 24/3/2015, n. 33 (in SO n.15, allegato alla
    3 G.U. 25/03/2015, n. 70). Tale credito privilegiato, in ragione della
    richiamata disposizione, prevale su ogni altro titolo di prelazione da
    qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di
    giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis cc, fatti salvi i
    precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.
    Chiedo se sia corretto riconoscere il privilegio direttamente alla banca e non al Fondo di garanzia e in tal caso in quale grado va collocato rispetto alla tabella dei privilegi presente su Fallco.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/10/2023 11:32

      RE: richiesta ammissione allo stato passivo con privilegio

      No. La banca finanziatrice ha un credito chirografario e come tale va ammessa al passivo. Se pio la banca escute MCC, questa potrà var valere il suo credito per la parte pagata alla banca (che dovrà rinunciare per la corrispondente somma all'ammissione altrimenti il curatore può chiedere la revocazione del credito ammesso) con il privilegio da lei indicato. Questo perché non esiste un rapporto di solidarietà tra banca e debitore finanziato, ma più rapporti autonomi, quello della banca con il debitore finanziato e quello di garanzia autonoma tra la banca e MCC.
      Zucchetti Sg srl