Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE

Concordato preventivo

  • Matteo Panelli

    VALENZA (AL)
    29/11/2023 19:23

    Concordato preventivo

    Il comma 3 bis dell'articolo 26 del decreto Iva, riguardante la variazione dell'imponibile e dell'imposta, prevede che il cedente/prestatore possa emettere la nota di variazione in diminuzione nei confronti del cessionario/committente "a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale". Il comma 10-bis chiarisce che la data di apertura della procedura concorsuale si riferisce a quella del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
    In virtù di quanto sopra e in riferimento ad un piano concordatario, mi stavo interrogando sulla necessità di prevedere un fondo pari all'iva che i creditori potranno recuperare con le note di variazione e che avrà - per il debitore/ricorrente - l'effetto di generare un pari debito d'imposta.
    Cosa ne pensate?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      19/12/2023 21:43

      RE: Concordato preventivo

      No, non è necessario né opportuno, stante il dettato del quinto comma sempre dell'art. 10 del D.P.R. 633/72.

      Esso infatti, nella prima parte stabilisce che "Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2 [emissione di nota di credito in caso di di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, n.d.a.] il cessionario o committente ... deve ... registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa"; quindi chi riceve la nota di credito deve registrarla, facendo quindi sorgere IVA a debito.

      Ma poi prosegue stabilendo che "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a)": nel caso di nota di credito emessa nei confronti di soggetti in procedura concorsuale l'obbligo di registrazione, e quindi di (ri)versamento dell'IVA, non esiste.