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concordato preventivo CCII termini relazione art 105 comma 1 del commissario giudiziale

  • Alberto Ceresa

    SASSARI
    25/05/2026 12:42

    concordato preventivo CCII termini relazione art 105 comma 1 del commissario giudiziale

    Premesso che:
    l'art 9 CCII stabilisce che la sopensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti disciplinati dal codice della crisi salvo che esso non disponga diversamente;
    l'art. 107 CCII ribadisce che i termini di cui ai commi 3, 4 e 6 ( termine illustrazione relazione art 105, termine osservazioni creditori, termine relazione definitiva del commissario giudiziale) non sono soggetti alla sospensione feriale ;
    si ritiene che anche il termine per il deposito della relazione particolareggiata ex art. 105 CCII non sia soggetto alla sospensione feriale , dato che nessuna eccezione è disposta in tale articolo
    Nel concordato in oggetto il termine per l'inizio delle operazioni di voto è fissato per il 6 settembre e quindi la scadenza del termine peril deposito della relazione art 105 dovrebbe essere il 22 luglio.
    In una altra discussione in merito all'pplicazione della sospensione feriale alla relazione particolareggiata art 130 CCII avete risposto che:
    Non opera la sospensione feriale in forza del disposto di cui all'art. 9, comma 1, CCII, che esclude l'applicazione della sospensione dei termini feriali di cui alla legge n. 742 del 1969 per tutti i procedimenti disciplinati dal codice, salvo diversa disposizione di legge, che nel caso della reazione exart. 130, non è prevista.
    Si chiede vostra opinione in merito.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/05/2026 10:12

      RE: concordato preventivo CCII termini relazione art 105 comma 1 del commissario giudiziale

      Non possiamo che confermare il principio esposto nella precedente risposta da lei richiamata e cioè che la regola generale è quella della non operatività della sospensione dei termini feriali, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge. Orbene nel caso da lei proposto non è prevista alcuna eccezione quanto al deposito della relazione ex art. 105 CCII.
      il dubbio in proposito potrebbe nascere dal fatto che, come lei correttamente sottolinea, l'art. 107 ribadisce (inutilmente) il principio dettato dall'art.9, con riferimento ai soli commi 3, 4 e 6 dello stesso articolo, da cui potrebbe dedursi che per tutti gli altri termini si applica la sospensione; tuttavia una tale interpretazione sarebbe in contrasto con la necessità di indicare espressamente le eccezioni al principio generale posto dall'art. 9 e, comunque, sarebbe priva di giustificazione proprio se rapportata al dato che per gli altri termini i di cui ai richiamati commi la sospensione non opera.
      Zucchetti Sg Spa