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Liquidazione controllate e procedura esecutiva pendente

  • Mario Tappino

    genova
    22/01/2025 13:55

    Liquidazione controllate e procedura esecutiva pendente

    Buongiorno,
    come Liquidatore di una Liquidazione controllata sono stato autorizzato dal Giudice a subentrare in una procedura esecutiva pendente promossa da un creditore (non fondiario).
    L'immobile è stato venuto ed ora il Delegato alla vendita ha chiesto ai creditori di precisare il proprio credito.
    Tuttavia, in analogia a quanto affermato dalla Cassazione in relazione al rapporto tra fallimento e esecuzione individuale proseguita dal creditore fondiario (Cass. 23482/18 e altre precedenti), riterrei che tutte le somme ricavate dalla vendita debbano essere assegnate alla Procedura di Liquidazione controllata senza necessità di predisporre un riparto in sede esecutiva (inutile), essendo possibile solo la liquidazione delle spese della procedura esecutiva da parte del GE (sicuramente per delegato, custode e perito, mentre non sono sicuro per le spese legali del creditore procedente?) ; dopodiché, tutti i crediti (compresi quelli sopra detti) dovrebbero essere pagati solo dalla Liquidazione, previo riparto ai sensi dell'art. 275 c. 5 CCII.
    Vi chiedo se siete d'accordo e, in caso affermativo, se sapete indicarmi qualche sentenza specifica su queste questioni, perché temo che sorgeranno contestazioni.
    Ringrazio anticipatamente
    MT
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/01/2025 19:50

      RE: Liquidazione controllate e procedura esecutiva pendente

      Corretta la sua interpretazione. Non è necessario andare alla ricerca di s precedenti perché nel momento in cui il curatore si è sostituito al creditore procedente nell'esecuzione individuale è diventato lui l'unico creditore procedente, al quale va assegnata la somma ricavata dalla vendita, detratte le spese dell'esecuzione. La somma incassata dal curatore dovrà necessariamente essere acquisita all'attivo e distribuita ai creditori nella sede concorsuale.
      Zucchetti SG srl
      • Mario Tappino

        genova
        23/01/2025 08:18

        RE: RE: Liquidazione controllate e procedura esecutiva pendente

        Grazie, solo una precisazione: le spese esecutive devono essere solo liquidate dal GE o devono essere anche pagate in quella sede? cioè devo chiedere l'assegnazione anche di tali spese per poi ripartirle nell'esecuzione oppure no?
        lo chiedo perché le spese prededucibili dell'esecuzione potrebbero non essere pagate tutte per intero vista la mancanza di attivo sufficiente
        grazie
        MT
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          24/01/2025 16:43

          RE: RE: RE: Liquidazione controllate e procedura esecutiva pendente

          Normalmente vengono pagate nella sede dell'esecuzione se c'è capienza, anche perché si tratta di spese assistite da privilegi di grado elevato; se vi è il pericolo che l'attivo sia insufficiente a pagare tutte le prededuzioni, tutto viene riversato nell'esecuzione collettiva ove le prededuzioni vanno graduate al loro interno e pagate rispettando l'ordine.
          Zucchetti SG srl
    • Federica Salvioli

      Modena
      23/01/2026 11:28

      RE: Liquidazione controllate e procedura esecutiva pendente

      Buongiorno,
      intervengo nella discussione in quanto in qualità di delegata alla vendita mi ritrovo a dover affrontare la medesima situazione: aggiudicazione dell'immobile e successivo intervento di liquidazione controllata nella procedura esecutiva. Anche nel mio caso creditore NON FONDIARIO.

      Nel predisporre il piano di riparto ho riconosciuto le spese ex art. 2770 cc quindi il compenso dei Delegati/Ausiliari del GE nonchè i compensi ed anticipazioni del creditore procedente: tali voci a mio dire da pagare in sede esecutiva per poi riversare il netto nella LC.

      Ho ricevuto osservazioni da parte del Liquidatore circa il pagamento delle somme legate al creditore procedente ritenendo che il GE debba limitarsi a liquidarle ed il creditore dovrà poi insinuarsi al passivo.

      Chiedo se esistono arresti giurisprudenziali a chiarimento.
      Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        27/01/2026 16:20

        RE: RE: Liquidazione controllate e procedura esecutiva pendente

        Il tema si pone spesso nella prassi, ed a nostro avviso le osservazioni del liquidatore sono corrette.
        I problemi da affrontare in questi casi sono 2:
        se le spese dell'esecuzione debbano essere liquidate dal giudice dell'esecuzione o dal giudice delegato;
        se tali spese possano essere direttamente distribuite dal giudice dell'esecuzione ovvero se il loro pagamento debba avvenire in sede concorsuale.
        Con riferimento al primo tema, utili spunti sono offerti da Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, la quale pur avendo affermato che il giudice dell'esecuzione deve "limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano – direttamente o indirettamente – operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonché di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purché già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri", ha aggiunto a chiare lettere che la liquidazione delle spese sorte all'interno della procedura esecutiva individuale compete "in via esclusiva" al giudice dell'esecuzione "quale giudice davanti al quale si è svolto il suddetto processo esecutivo individuale".
        Ciò detto, la Corte non affronta (non essendo stata chiamata a farlo) l'ulteriore questione relativa alla possibilità che gli importi liquidati a favore degli organi della procedura esecutiva individuale possano essere trattenuti – si direbbe "in prededuzione" – dal ricavato (cosicché l'assegnazione al fondiario o alla procedura concorsuale avverrà al netto di tali somme) o meno, ma le premesse sulla scorta delle quali i giudici di legittimità hanno deciso il caso loro sottoposto sembrano imporre la soluzione negativa.
        Invero, se la graduazione e la distribuzione non può che avvenire in sede concorsuale, unico luogo in cui trova composizione il concorso dei creditori nella distribuzione del ricavato e la collocazione delle prededuzioni, è giocoforza affermare che questa regola deve valere anche per le spese maturate in sede di esecuzione individuale, poiché diversamente opinando alcune spese verrebbero pagate al di fuori delle relative regole.
        A questo punto, mentre secondo alcuni detti ausiliari dovrebbero, come tutti gli altri creditori della massa, partecipare al concorso (con la conseguenza che il decreto di liquidazione dovrebbe porre il relativo importo a carico del debitore), la giurisprudenza afferma che il giudice liquida i compensi e le spese degli ausiliari che eventualmente abbiano già prestato la loro opera nella procedura e li pone a carico del creditore procedente a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 115/2002 (quali spese che restano a carico di colui che le ha anticipate come in tutti i casi di chiusura anticipata del processo), così da consentire a quest'ultimo di chiederne a propria volta il pagamento nel fallimento mediante domanda di ammissione al passivo. È questo il principio affermato da Così Cass., sez. I, 18 dicembre 2015, n. 25585, che ha precisato come l'art. 95 c.p.c. non sia applicabile all'ipotesi in cui l'esecuzione si arresti per improcedibilità ex art. 51 l.f., (art. 150 c.c.i.i.) presupponendo un esito fruttuoso della procedura, ed ha respinto l'istanza di ammissione al passivo formulata da un professionista delegato alle operazioni di vendita.