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Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
Categoria omogeneità giuridica per i creditori ipotecari di primo grado su beni diversi
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Andrea Mancini
Livorno08/04/2026 16:44Categoria omogeneità giuridica per i creditori ipotecari di primo grado su beni diversi
Spett.le Fall.Co,
con la presente sottopongo alla Vostra attenzione il seguente quesito, al fine di acquisire un parere in merito alla corretta individuazione delle categorie di creditori nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa ex art. 61 CCII.
In particolare, si ipotizza la formazione di una categoria così definita:
Categoria 5: creditori ipotecari di primo grado
Tuttavia, i crediti assistiti da ipoteca insistono su beni distinti. A titolo esemplificativo:
il creditore X è titolare di ipoteca di primo grado sul bene n. 1;
il creditore Y è titolare di ipoteca di primo grado sul bene n. 2.
Nell'ambito della proposta, si prevede per tali creditori un trattamento uniforme in termini percentuali e di tempistica, comunque migliorativo rispetto a quanto ciascuno di essi potrebbe ragionevolmente conseguire nell'alternativa liquidatoria (liquidazione giudiziale).
Ciò premesso, si richiede un Vostro qualificato parere in ordine al profilo dell'Omogeneità della posizione giuridica. Più precisamente,
se la circostanza che le garanzie ipotecarie insistano su beni diversi possa incidere sulla possibilità di ricondurre tali creditori ad una medesima categoria, pur trattandosi in tutti i casi di ipoteche di primo grado.
Vi ringrazio per la risposta che vorrete dare.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/04/2026 19:35RE: Categoria omogeneità giuridica per i creditori ipotecari di primo grado su beni diversi
Il problema che lei pone è centrale negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa in quanto la relativa disciplina consente di estendere gli effetti dell'accordo anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, determinata tenendo conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici, nel mentre rimane l'obbligo di pagare integralmente i creditori non aderenti che non appartengano alla categoria cui sono estesi gli effetti dell'accordo.
La difficoltà sta, in primo luogo, nella individuazione del concetto di categoria, non definito dal codice della crisi a differenza di quello delle classi di cui la normativa sul concordato tratta ampiamente; pur nella diversità di opinioni, si può dire che la categoria riunisce creditori accumunati da interessi economici e posizioni giuridiche affini, ma non necessariamente deve prevedere per tutti lo stesso trattamento (a differenza della classe), per cui a questo punto diventa rilevante capire cosa si intende per interessi economici e per posizione giuridica per poter poi verificare se vi è omogeneità tra i creditori ipotecari su beni diversi.
Orbene, se, seguendo i principi formatisi in materia di classi, si ritiene che l'aspetto economico riguarda le aspettative di soddisfazione e la posizione giuridica la natura e il rango del credito, ci sembra che tra i creditori indicati non vi sia omogeneità, posto che gli stessi sono assistiti da garanzia specifiche su beni diversi per cui la possibilità di soddisfazione è determinata dal valore dei beni gravati sicchè i creditori ipotecari non posson essere posti, nel caso, nella stessa posizione economica pur avendo la stessa qualifica.
La omogeneità può tuttavia essere recuperata in base alla previsione di cui al comma 2 lett. d) dell'art. 61 CCII se la quota offerta al creditore ipotecario aderente è superiore a quella che gli altri creditori ipotecari ricaverebbero dalla liquidazione giudiziaria.
Ripetiamo che si tratta di materia molto dibattuta per cui le indicazioni fornite possono essere contraddette da altre che si rifanno a criteri interpretativi diversi.
Zucchetti SG srl
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