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Liquidazione controllata persona fisica (consumatore) - adempimenti fiscali

  • Fabrizio Florio

    Torre Annunziata (NA)
    09/06/2025 13:40

    Liquidazione controllata persona fisica (consumatore) - adempimenti fiscali

    In qualità di liquidatore (nominato dal Tribunale a seguito di ricorso presentato da un creditore) nell'ambito di una liquidazione controllata aperta in danno di una persona fisica (consumatore), vorrei chiedervi, gentilmente, se siete a conoscenza di eventuali adempimenti fiscali a mio carico nella predetta qualità.
    Premettendo che, a mio avviso, probabilmente tutti gli adempimenti fiscali restano a carico del sovraindebitato - non essendovi alcuna norma in senso diverso - mi chiedo:
    1) come si determina (e a chi spetta la relativa determinazione) l'imposizione fiscale sul ricavato dei beni a seguito della liquidazione (in particolare di beni mobili - quali quote societarie e un marchio registrato a nome del consumatore - e beni immobili), atteso che non mi sembra applicabile l'art. 183 TUIR come nel caso della liquidazione giudiziale;
    2) nel caso di specie, inoltre, la persona fisica percepisce delle royalties derivanti dalla concessione d'uso del marchio: poichè, ragionevolmente, parte di questi introiti dovranno essere corrisposti alla procedura e non più al sovraindebitato mi chiedo se, e in caso positivo chi, dovrà effettuare gli adempimenti fiscali e corrispondere le relative imposte.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      10/06/2025 13:01

      RE: Liquidazione controllata persona fisica (consumatore) - adempimenti fiscali

      A nostro avviso il liquidatore non è tenuto ad alcuno degli adempimenti indicati nella domanda.
      Invero, solo il curatore, e non anche il liquidatore, è menzionato nell'art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 tra i sostituti d'imposta, sicché occorrerebbe chiedersi se il silenzio serbato dal legislatore sul punto possa essere colmato in via analogica, risolvendo a monte il problema di comprendere se l'inclusione del curatore tra i sostituti d'imposta operata dall'art. 37 d.l. 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con l. 4/8/2006, n. 248 sia norma eccezionale o piuttosto enunciativa di un principio generale. Sul punto deve registrarsi che la Corte di Cassazione, prima della modifica intervenuta nel 2006, aveva più volte escluso che in capo al curatore gravassero obblighi fiscali diversi da quelli normativamente previsti affermando che, siccome "secondo una configurazione che trova puntuale riscontro anche nel diritto impositivo vigente (cfr. art. 125 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nei confronti del fallito permane la soggettività passiva dei tributi" (Cfr. Cass., 20 marzo 1993, n. 3321), "sul curatore, in quanto organo della procedura, possono gravare solo gli obblighi tassativamente previsti per la specifica figura"( Cfr. Cass., 22 dicembre 1994, n. 11047).
      Anche l'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 956-1729 del 21/11/2024 ha ritenuto che "in mancanza di specifiche disposizioni normative" le due procedure (liquidazione controllata e liquidazione giudiziale) non possono essere equiparate, nell'ambito della normativa fiscale del TUIR (si trattava, in particolare, di stabilire se anche nella liquidazione controllata il reddito d'impresa potesse essere determinato secondo la previsione dell'articolo 183 del TUIR).
      E' chiaro allora che, non applicandosi l'art. 183 il debitore dovrà calcolare il proprio reddito in base alle regole ordinarie, tenuto conto delle attività compiute in seno alla procedura dal liquidatore.

      È ben vero che la l. 9 agosto 20234, n. 111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" prevede all'art. 9 comma 1 n. 2 una tendenziale omogeneizzazione delle procedure concorsuali (che vengono divise solo tra liquidatorie e non liquidatorie) indicando che il legislatore debba "estendere agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale", ma ad oggi la delega non è stata ancora attuata.
      • Fabrizio Florio

        Torre Annunziata (NA)
        10/06/2025 23:51

        RE: RE: Liquidazione controllata persona fisica (consumatore) - adempimenti fiscali

        Vi ringrazio innanzitutto per il riscontro.
        Se ho capito bene, quindi, secondo questa interpretazione (derivante dalla non applicabilità dell'art. 183 TUIR) gli introiti derivanti dall'attività di liquidazione (es. vendita quote societarie e/o incasso royalties) devono comunque confluire nel "reddito" del debitore persona fisica, il quale, pertanto, sarebbe obbligato non solo a darne indicazione nella propria dichiarazione dei redditi ma anche a versare le relative imposte.
        Così facendo, però, si porrebbe ragionevolmente un problema di violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., in quanto il debitore si troverebbe a dover corrispondere imposte in relazione a redditi mai realmente percepiti.
        L'unica "soluzione" pratica che ipotizzo, a questo punto, è che in qualità di liquidatore potrei corrispondere al sovraindebitato, a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di quest'ultimo e previa autorizzazione del Giudice Delegato, un importo pari all'ammontare delle imposte dovute su quei redditi mai percepiti, così da "neutralizzare" il carico fiscale dovuto materialmente dal sovraindebitato.