Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE

liquidazione controllata

  • Luigi Lucchetti

    ROMA
    15/05/2025 18:18

    liquidazione controllata

    A mio parere nella liquidazione controllata di una società di capitali sotto soglia il liquidatore nominato dal Tribunale è un mero liquidatore del patrimonio ex articolo 270 CCII. Poiché non si applicano analogicamente le norme fiscali previste nel caso della liquidazione giudiziale (fallimento) non va presentata la dichiarazione ex articolo 74 bis del DPR 633/72 e tutti gli adempimenti fiscali spettano al liquidatore volontario, da nominare da parte dell'assemblea dei soci a seguito dell'accertamento della causa di scioglimento prevista dall'articolo 2484, n° 7-bis del codice civile. L'avvocato della società sostiene invece che

    a) ex art. 2484, primo comma, n. 7 bis, Codice civile la sentenza che ha dichiarato aperta la Liquidazione Controllata costituisce, certamente, una causa di scioglimento della società;
    b) come noto, il verificarsi di una causa di scioglimento implica l'apertura della fase di liquidazione;
    c) la liquidazione della XXXX s.r.l. ha già avuto inizio e proseguirà nelle forme della Liquidazione Controllata ex artt. 270 e ss. CCII;
    d) il richiesto e concomitante avvio della liquidazione della medesima società anche nella forma della Liquidazione Volontaria, appare ridondante, superfluo e foriero di costi (tra i quali quelli inerenti ai depositi pubblicitari ed alla assistenza notarile), costi che la società non è in grado di sostenere e che appesantirebbero, in danno dei creditori, l'esposizione debitoria;
    e) peraltro, la citata norma codicistica nel richiamare gli artt. 2487 e 2487 bis Codice civile che disciplinano la nomina dei liquidatori, precisa che la loro applicazione ha luogo solo "in quanto compatibili; nel caso che ci occupa la nomina dei liquidatori è già avvenuta per provvedimento giudiziario e lo svolgimento della liquidazione trova la propria disciplina ex lege nel CCII; pertanto, l'incompatibilità degli artt. 2487 e 2487 bis emerge in tutta evidenza perché quanto in essi disposto è stata superata dalle statuizioni contenute nella sentenza XXX/2025 del Tribunale di Roma.

    Il punto focale è chi sia tenuto a presentare la dichiarazione IVA e agli altri adempimenti fiscali.
    La società ha un rilevante credito IVA e il liquidatore sostiene che sia il legale rappresentante a doverla presentare e la sua omissione causerebbe la perdita del diritto al rimborso.

    Il liquidatore , stante l'inapplicabilità dell'analogia legis in materia, confermata dalla risposta all'Interpello n. 956-1729 del 21/11/2024 dell'Agenzia delle Entrate, sostiene che sia il legale rappresentante della società a doverla presentare. La società sostiene che sia il liquidatore nominato dal Tribunale.

    Qual è il vostro parere?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      19/05/2025 18:58

      RE: liquidazione controllata

      Ci permettiamo di non concordare con quanto sostenuto dal legale dal momento che, a nostro avviso, la nomina del liquidatore volontario non è assolutamente incompatibile con quella del liquidatore giudiziale, anzi, la stessa disposizione che ha modificato l'art. 2487 c.c. ha aggiunto un ultimo comma all'art. 2487-bis, stabilendo che "Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.", a conferma che i due liquidatori sono organi separati e paralleli.

      Ciò premesso, se non viene convocata l'assemblea a nominato il liquidatore, restano in carica in progatio gli amministratori, come stabilito dall'art. 2486, I comma, c.c., salva la loro eventuale responsabilità per non aver, appunto, convocato l'assemblea.

      L'aspetto fiscale ne discende automaticamente: le dichiarazioni fiscali devono essere presentate dal legale rappresentante, non certo dal liquidatore della liquidazione controllata, che a tutt'altri (e limitati) compiti.
      • Luigi Lucchetti

        ROMA
        20/05/2025 18:25

        RE: RE: liquidazione controllata

        Concordo con la vostra risposta.
        Dal medesimo avvocato ricevo questa replica, che non condivido affatto e trovo persino contraddittoria. Ma è interessante per la discussione e sarebbe proficuo per tutti conoscere il vostro parere anche su quanto vi si sostiene:

        "La liquidazione controllata è una procedura disciplinata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019), al Titolo V (Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata), Capo IX, dall'art. 268 a al 277. Ai sensi dell'art. 270, il Tribunale ordina :
        - (co. 2, lett. c ) al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori";
        - (co. 2, lett. e) "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione…" .
        A seguire il comma 5 recita: "Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III."
        Stante tali condizioni normative appare del tutto evidente che l'organo amministrativo è svuotato dei suoi compiti e funzioni e che "l'intera gestione e amministrazione" sia in capo al Liquidatore.
        Quanto da Voi affermato riguardo l'esdebitazione "spetterà alla società, ex articolo 278, terzo comma, CCII, domandare eventualmente l'esdebitazione alla chiusura della liquidazione" non appare condivisibile in quanto la medesima procedura vale anche per la richiesta di esdebitazione da parte di una società in Liquidazione giudiziale ex art. 281, 1° co.: " Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma
        1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti."
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          20/05/2025 19:37

          RE: RE: RE: liquidazione controllata

          La elencazione dei poteri del liquidatore giudiziale della liquidazione controllata non tocca i poteri e il ruolo del debitore e del legale rappresentante della società ammessa alla procedura giacchè i due organi operano su piani diversi. Il liquidatore nominato dal tribunale, invero, è l'organo della liquidazione di carattere concorsuale che attiene alla liquidazione dei beni per la soddisfazione dei creditori, nel mentre la nomina del liquidatore della società debitrice attiene alla vita della società che, una volta sciolta, deve avere un legale rappresentante che non può che essere il liquidatore. E' chiaro che molti dei compiti che svolgerebbe il liquidatore della società on bonis sono svolti dal liquidatore della procedura di liquidazione controllata, ma questo non esclude che la società debitrice, che rimane in vita durante la procedura, abbia un legale rappresentante, se non altro per interloquire proprio con gli organi procedurali, esattamente come avviene anche nella liquidazione giudiziale con riferimento al curatore.
          Zucchetti SG srl
          • Luigi Lucchetti

            ROMA
            22/05/2025 13:28

            RE: RE: RE: RE: liquidazione controllata

            La comunità dei professionisti di Roma che operano in questo settore, con un'unica eccezione rappresentata nei testi dei messaggi precedenti, è della seguente opinione, che sintetizzo:
            - all'apertura della liquidazione controllata di una società di capitali sotto soglia si verifica una causa di scioglimento ex articolo 2484, 1° comma, n. 7 bis, che va accertata dal legale rappresentante della società con atto autonomo da depositare al registro Imprese;
            - la società si deve riunire in assemblea anche con la modalità ordinaria e nominare il liquidatore volontario, che non può coincidere col liquidatore nominato dal Tribunale con la sentenza di apertura della liquidazione controllata;
            - dalla data dell'accertamento della causa di scioglimento, ai fini IRES e IRAP ha inizio il maxi periodo della liquidazione della società, al quale si applicano le ordinarie regole previste per la liquidazione volontaria;
            - non trova applicazione l'articolo 74-bis in tema di IVA;
            - le dichiarazioni fiscali restano in capo alla società, incluso l'onere di emettere le fatture elettroniche allorché il liquidatore nominato dal Tribunale ponga in essere operazioni rilevanti ai fini IVA;
            - il liquidatore nominato dal Tribunale è un mero liquidatore dei beni.

            Condividete questa conclusioni?

            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              22/05/2025 18:41

              RE: RE: RE: RE: RE: liquidazione controllata

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