Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI

spese speciali gravanti sul creditore ipotecario

  • Marcello Parrinello

    MILANO (ME)
    09/02/2015 15:13

    spese speciali gravanti sul creditore ipotecario

    Nell'ambito di un concordato preventivo, si pone il seguente problema: il valore periziato e contabilizzato di un immobile risulta superiore rispetto al credito vantato dal creditore ipotecario. In questo caso, le spese condominiali relative all'immobile gravano proporzionalmente sulla quota spettante al creditore ipotecario ovvero gravano interamente sulla differenza fra il prezzo di vendita e l'ammontare del credito ipotecario? Nel primo caso il creditore ipotecario riceverebbe un pagamento pari al proprio credito decurtato degli oneri condominiali. Nel secondo caso, invece, il creditore ipotecario riceverebbe un pagamento esattamente pari al proprio credito. Personalmente ritengo che l'interpretazione corretta della legge fallimentare imponga la prima conclusione, poiché in caso contrario si finirebbe col far sopportare alla massa le spese relative all'immobile in questione.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/02/2015 20:11

      RE: spese speciali gravanti sul creditore ipotecario

      Presumiamo che lei faccia riferimento alle spese condominiali relative al periodo successivo alla presentazione della domanda e non a quelle anteriori, perché queste costituiscono un credito concorsuale, tra l'altro chirografario, da inserire nell'elenco dei creditori e soddisfare secondo quanto stabilito nella proposta. Le spese successive, invece, sono in prededuzione e costituiscono una spesa specifica dell'immobile in quanto relative alla gestione dello stesso, per cui dette spese vanno soddisfatte, in prededuzione e prima delle ipoteche, con il ricavato dell'immobile. Di conseguenza, quando si fa la stima per stabilire l'entità della soddisfazione del creditore ipotecario, bisogna detrarre dal presumibile valore di stima le spese di conservazione e gestione dell'immobile fino alla prospettabile data della vendita; ovviamente questo calcolo va fatto al momento della domanda perché per pagare non integralmente un creditore ipotecario è necessario fare la stima di cui al secondo comma dell'art. 160, altrimenti tale creditore va soddisfatto integralmente anche se il valore del bene, stimato o realizzato, non lo consente. Di conseguenza, se nel caso tale stima non è stata fatta, il problema posto è relativo perché bisogna soddisfare integralmente le spese che vengono prima, e integralmente anche il creditore ipotecario, seppur il ricavato dall'immobile non lo consente.
      Zucchetti SG srl

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