Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI

FALLIMENTO - ESECUZIONE IMMOBILIARE - IMU

  • Olga Guglielmucci

    Roma
    09/06/2021 15:43

    FALLIMENTO - ESECUZIONE IMMOBILIARE - IMU

    Sono il legale di un fallimento costituito in un giudizio esecutivo promosso dal creditore fondiario sul bene del fallito.
    Il bene è stato aggiudicato pochi giorni fa ed il creditore fondiario ha svolto al G.E. domanda ex art. 41 tub, immediatamente autorizzata.
    Ho depositato un'istanza al GE rappresentando che, a far data dall'emissione del decreto di trasferimento, il Curatore dovrà assolvere all'obbligo di pagamento dell'IMU, ho depositato un prospetto di quantificazione dell'imposta ed ho quindi richiesto di non procedere con l'attribuzione diretta del relativo importo onde mantenere la provvista sufficiente ad assolvere tempestivamente all'obbligo fiscale.
    ll GE ha rigettato l'istanza rappresentando che l'onere di pagamento non grava sul Custode e mi ha informalmente invitato a procedere, una volta che il fondiario avrà ottenuto le somme, con una richiesta bonaria di restituzione ed, in caso di diniego, con un'azione di ripetizione.
    Orbene, considerato che, come già detto, in caso di mancato tempestivo pagamento dell'imu matureranno interessi e sanzioni sulla somma dovuta e che la soluzione prospettata dal GE, in caso di mancata bonaria e tempestiva restituzione da parte del creditore fondiario, esporrebbe il Curatore ad una fattispecie di evasione fiscale, sono a richiedere quale sia - secondo Lei - la soluzione al problema.
    Ho esaminato la sentenza n. 23428/2018 che sul punto afferma: ".... per ottenere la graduazione di eventuali crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme, con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, il curatore dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 L.F.) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione.." .
    Nel caso concreto, non vi è, allo stato, alcun provvedimento di graduazione da parte del GD.
    Come posso superare l'empasse, tutelando il Curatore (sul quale grava l'onere di pagamento) ed evitando che maturino interessi di mora e sanzioni sulle somme? Inoltre, in questo ultimo caso (ovvero che l'importo dovuto fosse maggiorato di mora e sanzioni), a chi spetterebbe il relativo pagamento?
    Mi scuso se mi sono dilungata e ringrazio dell'attenzione.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/06/2021 13:57

      RE: FALLIMENTO - ESECUZIONE IMMOBILIARE - IMU

      La procedura corretta è che il Curatore si costituisca nell'esecuzione attraverso la nomina di un curatore speciale, onde evitare il conflitto di interessi, e precisi il proprio credito in prededuzione costituito non solo dall'IMU ma anche da tutte le spese prededucibili in sede fallimentare sorte in pendenza del fallimento e che devono essere richieste in sede di esecuzione.

      In esito a tale istanza il Giudice dell'esecuzione deve provvedere di conseguenza.

      Qualora tale provvedimento non vi sia, o siano decorsi i termini per poter seguire tale procedura, riteniamo che, dato che l'IMU è un debito in prededuzione, la questione non possa essere risolta che alla luce dell'art. 111-bis, IV comma, l.fall.:

      - "se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari" dei crediti in prededuzione, e vi sono le disponibilità liquide per farlo, allora l'IMU potrà essere assolta utilizzando le risorse liquide attuali della procedura

      - se non è così, l'IMU verrà versata se e quando tali risorse vi saranno, e siccome tale comportamento è dettato dalla legge, non potranno essere applicati interessi e sanzioni.

      "Non potranno essere applicati interessi e sanzioni" non significa, purtroppo, che ciò non avverrà: significa che qualora essi vengano richiesti, si potrà rifiutarne il pagamento ragionevolmente certi che, alla fine, tale sarà l'esito di un eventuale vertenza con il Comune.
    • Olga Guglielmucci

      Roma
      16/06/2021 14:04

      RE: FALLIMENTO - ESECUZIONE IMMOBILIARE - IMU

      Ti ringrazio della tua risposta. Vorrei però sapere su quale norma e/o sentenza si basa la procedura che mi suggerisci. Saluti.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        04/07/2021 16:03

        RE: RE: FALLIMENTO - ESECUZIONE IMMOBILIARE - IMU

        Ci lascia perplessi sia la decisione del G.E. che la sentenza citata nel quesito originario, che non siamo riusciti a reperire.

        Chiediamo che ci sia trasmessa onde verificare in base ai quali elementi la Suprema Corte abbia preso una decisione che in linea di principio continua a non convincerci: non comprendiamo perché sia indispensabile un provvedimento del G.D. da un lato superfluo, poiché l'IMU deriva da un preciso obbligo di legge (fra l'altro tributaria, quindi fuori della competenza del giudice civile) e dall'altro fuori della sua competenza, atteso che è il G.E. che deve decidere sulla graduazione degli importi da pagare in tale sede.