Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI

concordato - canoni di locazione finanziaria.

  • Gianni Ciotti

    ANCONA
    08/06/2016 13:52

    concordato - canoni di locazione finanziaria.


    Vorrei il vs. Parere sul seguente quesito.
    In qualità di commercialista, unitamente al legale ed all'attestatore (sempre un collega dottore commercialista), abbiamo depositato una Proposta di C.P. ex art. 161, 1° e 2° co. lf e art. 186 bis: C.P. in continuità.
    Il bilancio 2015 della società (una srl) prevede per i beni (immobili) acquistati in leasing, la relativa rappresentazione contabile -nel bilancio- con il metodo finanziario.
    Ci sono rate arretrate di locazione finanziaria. Gli immobili sono parte concessi in locazione, parte destinati alla vendita.
    Alla data del deposito della iniziale proposta -ex art. 161, VI° co, lf - i contratti non risultavano essere stati risolti.
    Dai beni -nella continuità di impresa- derivano somme che verranno utilizzate per la attuazione della procedura concordataria, nel senso che o dai canoni locativi o dalle vendite di tali beni immobili derivano/deriveranno somme per l'esecuzione dei pagamenti previsti nella procedura concordataria, a partire dopo un anno dalla omologazione della stessa (ex art. 186 bis lf).
    Nella proposta di concordato i canoni impagati delle società di locazione finanziaria, sono stati previsti da pagarsi in prededuzione, derivando dagli stessi, nella continuità di impresa, le disponibilità atte alla esecuzione dei pagamenti complessivamente dovuti.
    Da accertamenti eseguiti, per ciò che concerne i beni concessi all'imprenditore in locazione finanziaria, la giurisprudenza ha affermato che la non riconducibilità della posizione dell'Istituto concedente a quella del creditore privilegiato impedisce di prevedere il soddisfacimento solo parziale delle relative pretese, in quanto "il pagamento differenziato di tali crediti … viola … la par condicio creditorum".
    Sarebbe possibile la proposta di pagamento solo parziale del debito residuo dell'imprenditore-utilizzatore, nella ipotesi di "incapienza" del valore di mercato dei cespiti concessi in locazione finanziaria rispetto a quanto dovuto agli Istituti concedenti.
    Attesa la funzione finanziaria del contratto di leasing e la conseguente funzione di garanzia dell'intestazione all'istituto concedente della proprietà di un bene utilizzato nel ciclo produttivo del soggetto utilizzatore, la previsione di un pagamento dei debiti non integrale va considerata subordinata alla condizione del deposito di una "Relazione di stima" analoga a quella di cui all'art. 160 co. 2 L. fall. che garantisca "una soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile [in ragione della titolarità del bene concesso in locazione finanziaria] … in caso di liquidazione".
    Un canone locativo arretrato di un contratto di locazione finanziaria è pagabile in prededuzione nell'ambito di siffatta procedura?
    Quale è il Vs. parere sul punto?
    Ringrazio.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/06/2016 19:27

      RE: concordato - canoni di locazione finanziaria.

      Non ci è molto chiara la situazione rappresentata né conosciamo la giurisprudenza richiamata, ma ci sembra che la soluzione debba procedere secondo le ordinarie direttive che regolano lo scioglimento o la continuazione dei contratti nel concordato e che sono differenti da quelle che presiedono alla stessa materia nel fallimento.
      Il dato di partenza è che, a norma dell'art. 169bis i contratti, dai quali il debitore non si è sciolto, continuano, per cui se, come nel caso, il debitore intende utilizzare i beni in leasing per la continuazione dell'attività, ne deriva che i contratti di leasing sono ancora in vita e che il debitore debba pagare in prededuzione i canoni successivi alla presentazione della domanda. per quanto riguarda i canoni antecedenti, a nostro avviso, nel concordato non trova applicazione l'art. 74, per il quale, "se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati", proprio perché nel concordato non opera la disciplina di cui agli artt. 72 e segg., ma il solo art. 169bis. E, il riferimento alle regole del diritto comune, cui sottostà il rapporto quando continua nel concordato (e non a quelle di cui agli artt. 72 e segg. l. fall.) comporta che non trova applicazione, neanche in via analogica, la regola di cui all'art. 74 l. fall., applicabile invece al subentro del curatore nel contratto di leasing in caso di fallimento, sicchè i canoni precedenti vanno considerati come concorsuali e soggetti alla falcidia concordataria, nel mentre quelli successivi vanno corrisposti in prededuzione.
      Non ci è chiaro se lei intende sapere se anche i canoni successivi possano essere falcidiati, ma se questa è la domanda la risposta è negativa (salvo ovviamente accordi diretti tra le parti) né potrebbe farsi ricorso alla fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 160, che riguarda i crediti concorsuali prelatizi, e non i crediti prededucibili.
      Zucchetti SG srl