Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI

ESECUZIONE SU IMMOBILE DI PROPRIETA' PER 1/3 DEL FALLITO - IMU

  • Marco Porrini

    Varese
    17/03/2022 10:20

    ESECUZIONE SU IMMOBILE DI PROPRIETA' PER 1/3 DEL FALLITO - IMU

    Buongiorno.
    Si presenta il seguente caso.
    E' in corso una esecuzione immobiliare su beni di proprietà per 1/3 ciascuno di tre fratelli, tutti datrici di ipoteca, di cui uno è fallito ed il fallimento ha depositato atto di intervento nella procedura esecutiva.
    Tenuto conto che i due fratelli non falliti esecutati non hanno proceduto al versamento dell'IMU e che per l'esecuzione non opera la sospensione del versamento del tributo come per il fallimento, si chiede quale sia il corretto comportamento del Curatore in merito al versamento dell'imposta dalla data di fallimento sino al decreto di trasferimento.
    Deve certo versare la quota di 1/3 di competenza del fallito come spesa prededucibile sul ricavato della vendita, ma il fallimento è altresì responsabile in solido per le restanti quote di 2/3 non versate dai comproprietari.
    Se questi ultimi non versano il tributo è consigliabile che il fallimento paghi l'intero per poi agire contro i comproprietari?
    Tra l'altro si ritiene che sulle quote dei 2/3, non operando la sospensione del fallimento, siano dovuti anche gli interessi e le sanzioni.
    Grazie.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      25/03/2022 09:46

      RE: ESECUZIONE SU IMMOBILE DI PROPRIETA' PER 1/3 DEL FALLITO - IMU

      In problema in realtà non si pone, perché l'art. 1, comma 743 della legge 160/2019 stabilisce che "In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria", senza stabilire alcun obbligo di solidarietà.
      La questione ci risulta essere assolutamente pacifica in dottrina, mentre in giurisprudenza la sentenza della Corte di Cassazione n. 6064/2017 ha affrontando il caso di un immobile caduto in successione, nella quale solo una dei coeredi ha accettato la propria quota di eredità, ed era quindi, a giudizio della Commissione Tributaria Regionale, "portatrice degli effetti positivi (in particolare, dei frutti) conseguenti alla sua posizione di punto unico di riferimento dell'asse ereditario nel suo complesso": anche in tale particolare fattispecie la Suprema Corte non la ha comunque ritenuta responsabile del pagamento dell'IMU gravante sulle altre quote.